– Una questione irrilevante.
Viene liquidato in tre parole il cosiddetto “mistero della cartellina gialla”, sollevato dalla difesa di Paolo Esposito, imputato per l’omicidio della convivente Tatiana e della figlia 13enne Elena, scomparse a maggio 2009.
Nelle 108 pagine di motivazione della sentenza che ha condannato lui e Ala Ceoban all’ergastolo, i giudici Eugenio Turco e Maurizio Pacioni le hanno concesso molta meno attenzione di quella dedicatale nel dibattimento.
Gli avvocati di Esposito e della coimputata Ala Ceoban ne avevano fatto un loro cavallo di battaglia.
La cartellina gialla fu trovata dai Ris il 23 giugno 2009 nella villetta di via Cannicelle (Gradoli), dove Esposito viveva con Elena, Tatiana e la bimba di sei anni nata dalla loro storia. Conteneva il passaporto di Tania con la figlia Elena, una foto autenticata della 13enne, il permesso di soggiorno di madre e figlia, una fotocopia della carta di identità di Tania e il codice fiscale di Elena. La cartellina era nella stanza della ragazzina, in uno scaffale della libreria, dietro a libri, film e pupazzi. La scoperta, insieme al ritrovamento del sangue di Tania in cucina, segnò una svolta nelle indagini, contribuendo ad accantonare la tesi della fuga: senza i documenti, lasciati in casa, madre e figlia non sarebbero andate da nessuna parte.
I Ris erano stati nella villetta anche qualche giorno prima, l’11 giugno, senza trovare alcunché. La difesa ha fatto notare come, dalle foto del sopralluogo dell’11 giugno, si veda perfettamente una foderina gialla sul letto di Elena. Identica a quella poi ritrovata nella libreria.
Il suggerimento della difesa era chiaro: qualcuno (non certo Paolo Esposito) potrebbe aver infilato nella cartellina i documenti in un secondo momento, per poi riporla nello scaffale in una posizione poco visibile. Come a dare l’impressione di volerla nascondere.
Se al processo l’argomento cartellina tenne banco per almeno due udienze, nelle motivazioni della sentenza i giudici tagliano corto con un “si ritiene che la questione non sia di rilievo”. “Ciò che rileva – secondo la Corte – è il dato oggettivo costituito dal rinvenimento dei documenti” e “il fatto che le due donne, non disponendo di alcun documento di identità, avrebbero avuto serie difficoltà a lasciare l’Italia”.

