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Che ce ne sbatte del codice della strada

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Un cartello pubblicitario sotto un segnale stradale al passaggio a livello

Un cartello pubblicitario sotto al semaforo in via del Paradiso

La rotonda di Valle Faul con la pubblicità sotto i segnali stradali e su un isola di traffico

– Eppure il codice della strada è chiarissimo: le istallazioni pubblicitarie sulle strade non si possono mettere senza limiti e regole.

La parte più stringente dell’articolo 23 del codice della strada afferma che i cartelli pubblicitari sono vietati se possono distrarre “l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.

E qui a Viterbo cosa accade? Semplice: la cartellonistica pubblicitaria che, andrebbe ridotta al massimo, viene collocata sotto la segnaletica stradale, in particolare sulle strade a scorrimento veloce e nelle rotonde. A valle Faul in particolare. Come dire: mentre stai per entrare nella rotonda dai anche uno sguardo alla pubblicità. Non basta, la pubblicità toglie anche una parte della visibilità come si può osservare dalle immagini.

Addirittura la catellonistica viene messa sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate. Luoghi in cui ovviamente è espressamente vietata dal codice perché pericolosissima. Luoghi in cui è prevista solo la segnaletica stradale.

Tutto appare in contraddizione col codice della strada. Ci si domanda: perché il sindaco Marini non interviene? Perché l’assessore al traffico non dà disposizioni? E’ tutto regolare?

A proposito: il consigliere al decoro urbano Obino perché non fa una bella interrogazione, visto che non ha poteri, e chiede di togliere di mezzo quelle istallazioni.

Tra le altre cose sarebbe interessante capire chi dà i permessi per queste pubblicità che contraddicono la lettera del codice della strada. Mettere una cartellone pubblicitario sotto a un semaforo o un segnale stradale appare veramente contrario al codice. Non le sembra signor sindaco?

Sindaco ora che è a tempo pieno si faccia un giro in città e guardi cosa ha permesso di fare la sua amministrazione in questi anni. Una vera indecenza dal punto di vista visivo e, in alcuni casi, è stata creata una situazione di vero e proprio pericolo.


Codice della strada

Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.


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