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Riceviamo e pubblichiamo – In attuazione di quanto stabilito dall’accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni nella seduta del 21 dicembre 2011 , sulla gazzetta ufficiale n° 8 del 11 gennaio 2012, sono stati pubblicati i testi definitivi di recepimento relativi alla individuazione dei requisiti minimi, dei contenuti formativi e delle modalità di erogazione della formazione per le singole figure.
Alla luce della nuova disciplina la formazione avrà diversa articolazione in relazione al livello di rischio settoriale. Ad una formazione comune base si sommerà quindi una specifica formazione commisurata a tale livello di rischio. Il settore delle costruzioni viene collocato nella classe di rischio Alto.
Concretamente questo comporta che per i datori di Lavoro delle imprese edili che intendono svolgere direttamente i compiti di Rspp ( nei limiti di cui all’art. 34, co.2 – Decreto Legislativo 81 /08) il percorso formativo diventa di 48 ore. Chi – alla data dell’11 Gennaio 2012 – ha già frequentato il corso conforme all’art. 3 D.M. 16/1/97 ha l’obbligo di aggiornamento ( 14 ore ) entro i 5 anni. L’obbligo di aggiornamento quinquennale diventa poi permanente. In ogni caso è stato chiarito che tale formazione non ricomprende quella necessaria per lo svolgimento dei compiti di Addetto Antincendio, Primo Soccorso ed alle Emergenze in generale. Per questi ruoli quindi sono necessari percorsi formativi mirati.
Per i lavoratori , sempre nel settore dell’edilizia, la formazione ex- art. 37 diventa anch’essa di 16 ore ( 4 + 12 ) . Da rilevare che , nel caso di primo ingresso nel settore, l’accordo riconosce il carattere strutturale del progetto 16ore/MICS erogato dal sistema Scuole Edili / Formedil. Anche per i lavoratori è previsto un aggiornamento ( 6 ore ) quinquennale. In ogni caso resta l’obbligo di una formazione specifica in caso di mutamento di mansioni e/o contestualmente all’introduzione di nuove attrezzature/ tecnologie e/o di nuove sostanze e preparati pericolosi e comunque in relazione all’evoluzione dei rischi e/o nuovi rischi.
Per i Preposti/Dirigenti la Conferenza , pur in mancanza di espressa delega normativa, ha comunque fornito indicazioni precise perché corrisponda a quei caratteri di adeguatezza e specificità previsti dall’art. 37 co. 7. Quindi la formazione dei preposti deve essere aggiuntiva a quella del lavoratore , ( ulteriore 8 ore almeno) . Anche in questo caso è previsto un aggiornamento quinquennale. Per i Dirigenti invece stabilisce il percorso formativo in 16 ore , sostituendo quindi integralmente quella prevista per i lavoratori.
E’ utile sottolineare poi che l’accordo ribadisce quanto già previsto dal Testo unico: la obbligatorietà della richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici nell’erogazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ove presenti nel settore e nel territorio. La circolare del ministero del Lavoro n° 20 del 29/7/2011 ha chiarito quali requisiti debbano avere tali organismi, cercando di fare chiarezza su tanti sedicenti organismi paritetici che tali non sono. In ogni caso – al di là di ogni possibile dubbio – la stessa circolare chiarisce che l’organismo paritetico cui riferirsi è quello costituito dalle parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale applicato dal Datore di Lavoro. Per quanto attiene la provincia di Viterbo e il sistema bilaterale della Cassa Edile tale organismo è il CTP di Viterbo. Formazione effettuata al di fuori di tali parametri espone quindi il Datore di Lavoro a legittime contestazioni di validità ed efficacia.
In ogni caso invitiamo a consultare il testo delle disposizioni che trovate sul sito www.ctpviterbo.it e comunque per ulteriori informazioni e chiarimenti, alla luce della estrema articolazione del provvedimento ai singoli casi ed alla disciplina transitoria, a consultarci direttamente e o ad inviarci apposito quesito via e-mail.
Il Comitato di presidenza CTP
Ettore Bacchelli – Francesco Palese .
