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Riceviamo e pubblichiamo la mozione dei consiglieri del Pd con cui si chiede al comune di istituire il registro delle coppie di fatto – Al Presidente del Consiglio Comunale di
Viterbo
MOZIONE
Oggetto: Istituzione del Registro delle Coppie di Fatto
Premesso che
• la Costituzione Italiana all’art. 2 recita che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [omissis]”; e all’articolo 3 che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [omissis], senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e all’articolo 29 che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
• la creazione di un nuovo status non può che spettare al legislatore, ma è dovere politico e morale del Comune combattere la discriminazione e la diseguaglianza di trattamento dei cittadini e delle cittadine anche con azioni di sostegno all’approvazione di una legislazione nazionale che riconosca la parità, davanti alla legge, così come stabilito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana e al contempo, varare strumenti al fine di promuovere pari opportunità alle coppie di fatto legate da vincolo affettivo nell’ambito degli strumenti amministrativi prevedendo anche forme di tutela per quelle fondate su rapporti solidaristici di mutua assistenza;
Tenuto conto che, nel diritto la sentenza della Corte Costituzionale n.237 del 1986 rileva che:
• “un consolidato rapporto ancorché di fatto, non appare [omissis] costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti manifestazioni solidaristiche [omissis]. Tanto più [omissis] allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d’altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione”;
• “per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione”;
• “si è in presenza di interessi suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti ed in parte da definire nei possibili contenuti” e che “per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto
delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione”.
la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 dél 2010 ha chiarito che:
• le convivenze tra due persone dello stesso sesso costituiscono formazioni sociali idonee a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, tutelate in base all’art. 2 della Costituzione;
• alle convivenze tra due persone dello stesso sesso spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, e che ad esse va riservata una tutela omogenea a quella della coppia coniugata eterosessuale nel rispetto del principio di ragionevolezza.
Evidenziato che
• la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Ordinamento anagrafico delta popolazione residente”, all’art. I prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze”;
• il D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento di esecuzione della predetta legge:
• all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza”;
• all’art. 4 riconosce che “agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”;
• all’art. 33 stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”.
Considerato che
negli ultimi anni non possiamo non constatare come sempre più frequentemente coppie di cittadini, per libera scelta o necessità, ricorrano a forme di convivenza senza contrarre matrimonio; coppie che si denotano per una convivenza stabile e duratura, alcune con figli, costituite sia da persone di sesso diverso che dello stesso sesso ovvero coppie di cittadini che fondano la loro unione su un legame di solidarietà, la cui portata non può più essere ignorata dalle Istituzioni che devono dare una risposta, ognuna per le competenze che la legge attribuisce loro.
PROPONE al Sindaco ed alla Giunta
per quanto di loro competenza e di concerto con gli Uffici Municipali preposti,
• ad istituire un apposito registro, diverso da quello anagrafico e dello stato civile, denominato “Registro delle Coppie di Fatto” e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e sm.;
• ad estendere agli iscritti nel “Registro delle Coppie di Fatto” elementi di tutela sociale posti in essere dall’amministrazione comunale, ivi compresi i benefici derivanti da bandi e contributi, che questa elargisce e per i quali le fattispecie in questione risultino rispettivamente applicabili;
• a concedere un locale per la cerimonia di iscrizione al “Registro delle Coppie dì Fatto” nel caso i firmatari ne facciano richiesta;
• a predisporre entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto il Regolamento previa acquisizione del parere delle Commissioni competenti, adottando tra gli altri i seguenti criteri e modalità di iscrizione
ad adottare i seguenti criteri nel regolamentare le modalità di iscrizione:
a) t’iscrizione al “Registro delle Coppie di Fatto” può essere fatta da due persone maggiorenni coabitanti da almeno un anno e di cui almeno una risieda all’interno del territorio comunale, tra i quali non sussistano vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma solamente un legame fondato su vincoli affettivi o di reciproca assistenza morale e materiale;
b) la domanda deve pervenire al Comune esclusivamente dai due contraenti con allegata la documentazione di cui al punto a);
c) il venir meno della coabitazione tra i conviventi, lo spostamento della dimora abituale o la richiesta di interruzione da parte di una o di entrambe le persone interessate comporta là cancellazione “Registro delle Coppie di Fatto” stante la verifica dell’ufficio competente;
• a rilasciare per i fini disposti dalla Legge e su richiesta degli interessati, un attestato che certifichi l’iscrizione nel “Registro delle Coppie di Fatto”;
• a pubblicizzare l’istituzione del “Registro delle Coppie di Fatto” con tutti i mezzi di promozione e di comunicazione di cui il Comune dispone perché il pregiudizio si sconfigge attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, abbattendo così la cultura della discriminazione fondata sull’ignoranza.
• estenda agli iscritti nel “Registro delle Coppie di Fatto” elementi di tutela sociale posti in essere dall’amministrazione comunale, ivi compresi i benefici derivanti dalla possibilità di essere inclusi nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari ATER, e per contributi elargiti dai servizi sociali.
Impegna infine il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
a trasmettere tale mozione ai Gruppi politici presenti nel Parlamento Italiano e al Governo affinché sia da stimolo per affrontare il tema del riconoscimento giuridico dei diritti, doveri e facoltà alle persone che fanno parte delle coppie in questione.
Viterbo, 21 Agosto 2013
Mario Quintarelli
Francesco Serra
Martina Minchella
Daniela Bizzarri
Christian Scorsi
Augusta Boco
Alessandra Troncarelli
Marco Volpi
Consiglieri comunali del Pd Viterbo
