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Figc, deliberati termini per i procedimenti di prima e seconda istanza

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pallone da calcio in campo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il presidente Federale preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2013-2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

Il segretario Antonio Di Sebastiano

Il presidente   Giancarlo Abete

 


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