Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il giudice ordina al comune di Farnese di reintegrare il consigliere Francesco Alloro, espulso circa un anno fa per una presunta incompatibilità. Il tribunale di Viterbo ha ristabilito la democrazia, disponendo che Alloro torni a ricoprire il suo incarico e riconoscendo che la sua condotta è stata sempre inspirata alla difesa del bene pubblico. Insieme alla collega Alessandra Terrosi, avevamo presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri.
La vicenda è esplosa dopo che Francesco Alloro e il collega Simone Sabatini avevano contestato la decisione della maggioranza di vendere a basso costo porzioni di terreni di uso civico ad occupatori abusivi, ricorrendo al Tar per l’annullamento dell’atto. Ora il giudice ha riconosciuto che la sua azione era improntata alla difesa dei beni demaniali, perseguendo un interesse correlato al suo mandato elettorale.
Come ho sostenuto nell’interrogazione alla Cancellieri, i due consiglieri del Pd (dei quali solo Alloro ha presentato ricorso contro l’espulsione dal consiglio) hanno agito a tutela di interessi pubblici generali della collettività degli utenti di Farnese, specificatamente per il mantenimento e la conservazione della proprietà collettiva e per la tutela e l’integrità dell’ambiente.
Il sindaco e la maggioranza hanno assunto una decisione profondamente antidemocratica, mai accaduta prima in nessun ente locale della provincia. L’espulsione dei consiglieri di minoranza che legittimamente svolgono la loro funzione è stato un atto gravissimo e senza precedenti. E’ servito l’intervento del tribunale per ristabilire il corretto funzionamento del consiglio comunale e della gestione dell’ente.
Alessandro Mazzoli
Deputato del Partito democratico
Di seguito si riporta l’interrogazione presentata ad aprile al ministro Cancellieri:
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Al ministro dell’Interno,
considerato che,
i consiglieri di minoranza del Comune di Farnese, Francesco Alloro e Simone Sabatini, hanno promosso un’azione popolare, insieme a diversi cittadini utenti del demanio pubblico, presentato una memoria di costituzione nel ricorso al Tar del Lazio per ottenere l’annullamento della determina del Direttore Generale Agricoltura n. A08934/2012 della Regione Lazio con la quale, a “chiusura di istruttoria”, non venivano omologate le transazioni stragiudiziali avviate con le delibere di consiglio Comunale n. 36 e 37 del 2010, attraverso le quali si procedeva alla vendita a basso costo di porzioni di terreni di uso civico ad occupatori abusivi, in violazione degli artt. 9, 10 e 29, legge 1766/1927 in virtù della incontestata natura demaniale civica;
in conseguenza di tale iniziativa è stata contestata dal Consiglio comunale di Farnese “l’incompatibilità dei consiglieri comunali di minoranza Alloro Francesco e Sabatini Simone, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, numero 4) del testo unico degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000” poiché si è ritenuto che la loro azione concretizzi la fattispecie di lite pendente tra i consiglieri ed il comune da cui si mirerebbe a far discendere la condizione di incompatibilità a ricoprire la carica;
i citati consiglieri di minoranza hanno agito a tutela di interessi pubblici generali della collettività degli utenti di Farnese, specificatamente per il mantenimento e la conservazione della proprietà collettiva e per la tutela e l’integrità dell’ambiente, e nello specifico espletamento delle loro funzioni di consiglieri comunali, così come dettato dal comma 3 dello stesso art. 63 dove si legge: “l’ipotesi di cui al n. 4 del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato”;
pertanto ben difficilmente è configurabile la fattispecie di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4) del Testo unico degli enti locali, poiché non si è di fronte ad una lite riguardante interessi personali degli amministratori di minoranza che hanno proposto un’azione contro l’attività della maggioranza in oggetto, ma piuttosto di un’attività pienamente rientrante nell’esercizio della funzione di consigliere comunale, in specie di minoranza, volta a controllare – financo a contestare nelle sedi più opportune – l’attività della giunta in carica;
chiede di sapere
se il Ministro sia al corrente di tale situazione e quale sia l’interpretazione autentica del citato articolo 63, comma 1, n. 4) del Testo unico degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, al fine di evitare che possibili interpretazioni estensive restringano eccessivamente la funzione di controllo e di interlocuzione, tramite una compressione irragionevole dei loro poteri di iniziativa, dei consiglieri comunali nell’esercizio del loro mandato.
