Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Premessa ineliminabile della nostra posizione, riguardo la struttura Villa Rosa, è che i rapporti di lavoro devono continuare a essere regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro Aris/Aiop, non avendo noi concordato nulla di diverso, e non essendo nel potere unilaterale del datore di lavoro modificare il regime giuridico del rapporto con i lavoratori dipendenti.
Ciò posto, dobbiamo contestare una serie di continue modificazioni dei turni di lavoro nei vari reparti della struttura, che sono divenuti vorticosi al punto da variare più volte anche in intervalli brevissimi (fino a tre volete in dieci giorni!).
Questo è per certo un indice inequivocabile dell’inadeguatezza della gestione organizzativa che caratterizza la struttura dall’avvento della nuova dirigenza manageriale.
Tuttavia, per quel che ci riguarda, lamentiamo la mancata applicazione dell’articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro Aris / Aiop, nella parte in cui prescrive l’esame con le parti sindacali sui criteri per la formulazione dei turni nonché sull’orario di lavoro e la relativa distribuzione; in difetto del quale l’unilateralità della condotta datoriale è, se possibile, ancora maggiore.
La presente nota è, pertanto, a valere quale richiesta formale di voler convocare un incontro per l’esame congiunto di cui all’art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro Aris / Aiop, precisando che si tratta dell’unico quadro di regolamentazione collettiva dei rapporti che noi accettiamo.
E precisando, al contempo, che non intendiamo accettare nessun altro incontro o accordo, a qualsiasi livello, e da chiunque stipulato, che non preveda il previo consenso sul quadro collettivo di riferimento (nel senso, ovviamente, che tali accordi non potranno esser ritenuti vincolanti per i nostri iscritti, e salva la libertà di ognuno di determinarsi come crede).
Peraltro, con l’occasione, chiediamo di conoscere se – e soprattutto in che misura – corrisponda al vero che la Asl abbia accertato nei servizi in convenzione carenze di organico rispetto agli standard assistenziali convenzionali (come, del resto, da noi sempre sostenuto).
E, in caso positivo, chiediamo di conoscere se e in che misura si sia provveduto alle assunzioni del personale mancante, a meno che non si continui a erogare servizi in convenzione in violazione degli standard convenzionali.
Non che noi si confidi incrollabilmente di avere queste informazioni dal datore di lavoro (che sarebbe comunque obbligato a fornircele); e fermo restando che avremo comunque diritto di assumerle presso i competenti enti pubblici ai sensi della legge 241/1990). Tuttavia, ci sembra corretto seguire il canale istituzionale e cominciare dal datore di lavoro.
In ogni caso, vogliamo sapere se siano state accertate carenze di organico e, se sì, e come vi avete posto riparo.
Infine, chiediamo altresì di sapere per quanto tempo tali carenze di organico si siano protratte, anche in considerazione della circostanza che, per tali periodi, la struttura avrebbe comunque percepito il compenso per i servizi prestati in convenzione pur in difetto del rispetto degli standard assistenziali in punto di personale addetto.
Angelo Sambuci
Uil Fpl

