Viterbo – Ultimamente, anche tramite Tusciaweb, si è posta la questione se il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Viterbo – Viterbo Ambiente – possa omettere di effettuare il ritiro dei rifiuti nei sacchi, pur in presenza di errori nella modalità di esposizione.
È mia opinione che il gestore del servizio debba sempre e comunque eseguire la raccolta dei rifiuti; in caso di esposizione irregolare potrà – di sicuro la prima volta, ma anche una seconda – affiggere un avviso diffidando l’utente al rispetto delle regole, per poi dar corso alla irrogazione della sanzione.
Ma deve escludersi, a mio giudizio, che possa omettere la raccolta, lasciando i rifiuti dove si trovano.
Ciò, intanto, si desume dalla natura stessa del servizio, che presidia un bene come l’igiene pubblica che non può essere compromesso o messo in pericolo.
Peraltro, in un condominio, è evidente che in presenza di una esposizione dei rifiuti irregolare, se è prospettabile, in astratto o in concreto, una sanzione irrogata al condominio nel suo insieme, non è neppure concepibile che il cittadino che abbia esposto i suoi rifiuti per la raccolta regolarmente veda compromesso il proprio diritto all’igiene.
Peraltro, il quadro normativo regolamentare di riferimento sarebbe piuttosto chiaro.
Il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani di Viterbo, agli articoli 12 e 13 disciplina l’esposizione e il conferimento da parte dei cittadini, e prevede sanzioni per i comportamenti non conformi, ma non fa alcun cenno a una facoltà per l’appaltatore di non procedere alla raccolta.
Allo stesso modo, il capitolato speciale di appalto, che è allegato al contratto di servizi tra il Comune e Viterbo Ambiente prevede numerosi obblighi per il concessionario e di riflesso per i cittadini, ma in nessuna parte lascia intendere che il servizio non debba essere eseguito comunque.
E, allora, da cosa sorge l’equivoco?
Perché, cioè, l’appaltatore del servizio non ha proceduto alla raccolta dei rifiuti, almeno in un caso (che è quello documentato da Tusciaweb), lasciando due avvisi – diffida per esposizione non conforme?
Il problema, o almeno l’equivoco, è stato probabilmente creato dall’ordinanza sindacale numero 29 del 24 marzo 2014, con la quale l’amministrazione ha precisato le sanzioni nei confronti degli utenti che non rispettano le regole del servizio, tra cui quelle relative all’esposizione dei rifiuti negli appositi contenitori.
A un certo punto, l’ordinanza informa che in caso di errata esposizione dei contenitori rispetto al calendario indicato, ovvero di errata differenziazione dei rifiuti tali da compromettere la possibilità di ritiro del rifiuto, la ditta incaricata non potrà procedere allo svuotamento del contenitore, provvedendo contestualmente alla segnalazione della difformità rilevata all’utenza tramite apposito cartellino di avvertimento; in caso di reiterazione della difformità da parte della medesima utenza, si procederà con l’applicazione delle sanzioni indicate nella presente ordinanza.
Ora, a mio giudizio questa ordinanza non significa affatto una regola per cui i rifiuti non si debbano ritirare.
Intanto, perché il sindaco non ha il potere di prevedere una cosa simile, neppure volendo – stanti le evidenti ragioni di sanità pubblica.
Poi, perché in quella parte l’ordinanza informa non statuisce obblighi.
Infine, secondo me, il funzionario ha semplicemente redatto l’ordinanza stessa in un italiano approssimativo, il cui significato voleva essere che se i rifiuti vengono esposti fuori dal calendario, l’appaltatore non può, ovviamente ritirarli. Inoltre, se si versano rifiuti indifferenziati al posto della carta, quei rifiuti non potranno essere ritirati insieme alla carta, ma dovranno essere ritirati al successivo passaggio con gli indifferenziati.
Ma in nessun caso è anche solo pensabile che non si proceda al ritiro.
La risposto alle violazioni delle regole di esposizione è una risposta sanzionatoria; è un primo avviso, al massimo un secondo, poi l’irrogazione della sanzione.
Ma non può essere, ovviamente, una specie di risposta specifica e materiale che consiste nel non svolgere il servizio di ritiro.
Essendo anche evidente, secondo buon senso, che al successivo passaggio, siccome le utenze continuano a produrre rifiuti – né potrebbero cessare per riguardo alle regole del Comune – i contenitori non sarebbero comunque più capienti, l’esposizione sarebbe comunque insufficiente, e la criticità si perpetuerebbe all’infinito.
Dunque, l’appaltatore del servizio, nel caso documentato da Tusciaweb, ha errato a non ritirare il rifiuto.
Avrebbe dovuto ritirarlo, avvertendo l’utente; al successivo passaggio, o a quello ancora posteriore, avrebbe dovuto irrogare la sanzione, reiterandola fino ad ottenere una esposizione corretta.
Sempre che non ci fossero ragioni oggettive per non poter esporre i rifiuti correttamente anche volendo, come l’insufficienza dei contenitori; che è per questione che si potrà esaminare in un’altra occasione.
Massimo Pistilli
