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“Operatori socio sanitari impiegati come infermieri, perché?”

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La cittadella della salute, sede della Asl

La cittadella della salute, sede della Asl 

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al commissario straordinario, al direttore sanitario e al direttore amministrativo della Asl di Viterbo – La carenza degli infermieri ha portato negli ultimi venti anni  all’istituzione delle cosiddette figure di supporto, che già oggi possiamo dire avere una loro storia. La prima figura di supporto secondo il DPR n° 384/90 è l’operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA).

Questa figura utilizzata all’interno delle unità operative in collaborazione con l’infermiere trova un’evoluzione attraverso il provvedimento della conferenza stato regioni del 22 febbraio 2001. La figura OTA con il D. lgs. 229/99 viene considerata figura ad esaurimento e sostituita dalla conferenza suddetta con la figura dell’operatore socio sanitario (OSS), unica figura di supporto sanitario e sociale dal già citato provvedimento normativo.

Viene specificato che l’operatore di supporto svolge la propria attività “su indicazione degli operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale”. Svolge quindi un’attività “su indicazione” . L’OSS nasce come operatore di supporto all’assistenza sanitaria più che come operatore dell’assistenza infermieristica, il suo impiego però è prevalentemente rivolto al supporto infermieristico ed è proprio su questo impiego che nascono le problematiche che esamineremo nel corso di questa analisi.

Da un punto di vista generale la responsabilità per la corretta gestione dell’assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il DM 739/94 art.1.L’infermiere quindi, nel momento in cui utilizza l’OSS nell’ambito assistenziale, gli “attribuisce un incarico” di cui lui è il diretto responsabile. Su tale attribuzione vertono i conflitti di responsabilità tra infermieri ed OSS.

Sia l’infermiere che l’OSS posseggono un profilo professionale ma, ad un primo colpo d’occhio, si può notare subito una differenza di tipo legislativo, quello dell’infermiere nasce da un decreto ministeriale il 739 del 1994, mentre quello dell’OSS nasce da un accordo stato regioni (Provvedimento del 22/02/2001).

Analizzando il profilo professionale dell’OSS nell’art. 1 si può notare la  differenza formativa (diploma di laurea per l’infermiere, attestato di qualifica per l’OSS) e lo “spessore” della formazione (universitaria contro regionale), infatti per conseguire il titolo di Operatore Socio Sanitario è richiesta la scuola dell’obbligo (terza media) e compimento del 17esimo  anno di età.

La professione infermieristica è definita come intellettuale (iscrizione all’albo, diploma universitario abilitante) art. 2229 C.C. – La legge determina le professioni intellettuali (la professione infermieristica rientra tra queste) per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

L’infermiere è il responsabile dell’assistenza generale infermieristica, e non a caso la parola responsabilità appare numerose volte nel codice deontologico dell’infermiere, mentre l’operatore socio sanitario svolge le sue funzioni in collaborazione con gli altri operatori professionali per soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l’autonomia dell’utente (art. 1  Provvedimento Conferenza Stato Regioni 22/02/2002)

Essere responsabili dell’assistenza generale infermieristica significa, che il professionista è portatore di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati alle sue cure (art. 1176  C.C. “…usare la diligenza del buon padre di famiglia”) ed in particolare sono portatori di quella posizione di garanzia che va sotto il nome di posizione di protezione, la quale è contrassegnata da un dovere giuridico. Detto dovere affida all’infermiere la responsabilità  di provvedere alla tutela  di quel bene così detto  giuridico contro qualsivoglia pericolo, atto a minacciare l’integrità del malato.

Gli infermieri come i medici sono portatori di una posizione di garanzia nei confronti del paziente ed hanno il dovere di eseguire tutte le disposizioni necessarie per assicurare la tutela della salute, come ha avuto modo di confermare la corte di cassazione con la sentenza n° 9638/2000.

Da un punto di vista generale, la responsabilità per la corretta gestione dell’assistenza, è saldamente in mano al personale infermieristico, nonostante  che la figura  dell’OSS sia dotata di discreta autonomia operativa, infatti nel profilo non viene indicata in maniera specifica nessuna forma di dipendenza dall’infermiere responsabile del turno.

L’operatore socio sanitario ha però un ambito di autonomia pur svolgendo la sua attività “su indicazione” degli operatori preposti all’assistenza sanitaria e sociale.

L’eventuale colpa, da cui potrebbe derivare all’infermiere un addebito di corresponsabilità per il fatto commesso dall’operatore di supporto, può essere individuata  come colpa nell’attribuzione di mansioni, in altre parole, l’infermiere potrebbe aver sbagliato nell’individuare l’oggetto dell’assegnazione di compiti, oppure l’infermiere potrebbe commettere un errore nella scelta del destinatario della delega: la culpa in eligendo, ”(ex articolo 2049 del Codice Civile di derivazione dal codice di diritto Romano), cioè la scelta sbagliata.

La responsabilità dell’infermiere potrebbe essere una responsabilità dovuta a colpa nella sorveglianza sull’operato del destinatario della delega stessa: la culpa in vigilando. Ad esempio, sarebbe sicuramente colposo il comportamento dell’infermiere che affida compiti all’OSS non previsti dal proprio profilo, potrebbe trattarsi  di compiti che l’infermiere dovrebbe svolgere personalmente, cioè compiti infermieristici e come tali non affidabili ad altri soggetti non professionisti ( inserimento di catetere vescicale, prelievo venoso,  bronco-aspirazione, ecc).

Altro caso può essere l’assegnazione di compiti all’OSS senza aver valutato le conseguenze del suo agire.

Per questo motivo l’infermiere deve attribuire i compiti in base al criterio della bassa discrezionalità e dell’alta riproducibilità della tecnica utilizzata, sempre che il compito assegnato all’OSS sia compreso nelle attività attribuibili, e che sono definite nella conferenza Stato Regioni nell’allegato B. L’assegnazione di un compito, infatti,  è un processo che consta di una serie di valutazioni e dall’esito di tali valutazioni l’infermiere  potrà decidere se attribuirlo o meno.

Quindi l’infermiere dovrà valutare: che cosa assegnare, per chi assegnare, perché assegnare, a chi assegnare, dove assegnare (in ospedale, in rsa) e quale risultato vorrà ottenere.

Il che cosa assegnare potrà significare, ad esempio che l’infermiere dovrà saper valutare quali compiti di carattere esecutivo potranno essere svolti da altri operatori, senza danni per il paziente, ricordandosi che non potrà mai delegare funzioni specifiche del proprio profilo professionale e che, in ogni caso, manterrà sempre la responsabilità del processo assistenziale.

Per chi assegnare significherà che sarà importante individuare il paziente oggetto dell’attività assegnata. Una cosa è rilevare i parametri vitali ad un paziente stabile, altra è delegare la rilevazione di detti parametri ad un paziente con un’emorragia in atto in cui è necessaria la valutazione da parte di un professionista in grado di pianificare gli interventi successivi.

Il perché assegnare è fondamentale, in quanto permette di individuare l’obiettivo e lo scopo del processo di assegnazione. Ad esempio se l’obiettivo è l’igiene personale del paziente allettato, l’infermiere potrà assegnare tale attività ad un operatore di supporto, ma se tale attività è l’occasione di valutare lo stato della cute del paziente, l’igiene dovrà essere effettuata da una persona che sappia interpretare le possibili alterazioni cutanee.

In ogni caso l’infermiere manterrà sempre la responsabilità del processo assistenziale in tutte le sue fasi, dall’individuazione dei bisogni di assistenza della persona, alla pianificazione, alla gestione, alla valutazione del suo intervento, sino alla decisione di inserire o meno, nel suo contesto operativo l’opera del personale di supporto.

L’infermiere è passato dal prestare assistenza al medico al prestare assistenza al paziente, quindi a rispondere al paziente; l’operatore di supporto invece sarà chiamato a prestare assistenza all’infermiere e quindi a rispondere a quest’ultimo. Va ricordato che all’infermiere è attribuita una responsabilità mentre all’operatore di supporto sono attribuite unicamente delle mansioni. L’integrazione tra le due figure è necessaria  per garantire la centralità della persona nell’assistenza sanitaria.

Come detto sopra, l’OSS è un operatore di supporto all’assistenza sanitaria e non prettamente infermieristica, per cui sarà utile attuare nelle unità operative dei piani di lavoro per queste figure, dove sarà specificato quali sono le attività che gli competono e che potrà quindi fare in autonomia e quali sono le attività in cui dovrà collaborare con gli altri operatori (medici, infermieri, fisioterapisti, dietisti etc etc …). Ovviamente i piani di lavoro si adatteranno ai bisogni delle unità operative. Fancendo seguito a quanto detto finora, possiamo affermare che l’OSS rappresenta una risorsa fondamentale nel processo assistenziale, in quanto figura di supporto al personale infermieristico.

Partendo dall’assunto che nel processo assistenziale l’infermiere e l’ostetrica, in base alla valutazione della complessità assistenziale, possono attribuire all’Operatore Socio Sanitario attività che rientrano nelle sue competenze è stato dimostrato che in contesti ad alta complessità assistenziale (esempio area critica), la presenza dell’OSS deve essere “minima” in quanto le attività assistenziale sono altamente specialistiche, per cui è preferibile avere in dotazione un alto numero di infermieri ed un basso numero di OSS.

L’alternativa potrebbe essere rappresentata dall’istituzione di un piano formativo ad hoc, condiviso da tutti, ma sempre con la supervisone dell’infermiere, il quale, lo ricordiamo, è il responsabile dell’assistenza infermieristica.

Abbiamo fatto la cronistoria delle funzioni dell’infermiere e dello OSS perché all’interno di alcune strutture questa figura viene utilizzata impropriamente come personale infermieristico, specialmente all’interno degli ambulatori medici.

Inoltre a dette figure “utilizzate come infermieri” vengono assegnate e riconosciute ore in F2 come personale di assistenza diretta impiegato per lo svolgimento di attività libero professionale intra moenia. Ribadiamo ancora una volta che il personale di supporto non può assistere il medico in ambulatorio da solo senza la presenza del personale infermieristico.

Le ore in assistenza diretta per lo svolgimento delle attività libero professionale, ripetiamo professionale, non competono al personale di supporto perché a loro non è delegata la assistenza all’utente ma al personale infermieristico.

Con la presente si chiede che le ore liquidate a codesto personale di supporto in attività libero professionale (di competenza infermieristica) vengano sì riconosciute come orario di lavoro e non vengano liquidate dalla Asl come ore di assistenza diretta. Gli importi se dovranno essere liquidati, devono essere liquidati da quei dirigenti che hanno autorizzato, impropriamente, la effettuazione di queste assistenze verso l’utenza.

Con la presente si chiede un immediato incontro atto a risolvere la problematica sopra esposta, prima di procedere ad altre azioni a difesa della professione infermieristica.

Filippo Mario Perazzoni
Segretario Fsi


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