Viterbo – 42 sentenze scritte e depositate in ritardo. Anche più di un anno dopo la scadenza dei termini. E per giustificarsi, non bastano i problemi personali.
Lo dice la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un giudice viterbese: Franca Marinelli, censurata due anni fa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Il motivo era proprio quel “ritardo ultrannuale” nel deposito delle sentenze, che le era costato un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della censura, vale a dire una dichiarazione formale di biasimo.
Il magistrato aveva fatto ricorso in Cassazione, adducendo motivi familiari e di salute. Ma non è bastato.
Con sentenza a Sezioni unite depositata il primo aprile, pubblicata anche dall’inserto giuridico del Sole 24 Ore, la Suprema Corte ha bocciato il ricorso della giudice, in base al principio che le personali difficoltà del magistrato, nella vita di tutti i giorni, non possono diventare un motivo per dilatare i tempi del deposito delle sentenze. Tempi che, generalmente, sono di due o tre mesi. Farli slittare a un anno può significare imprimere al procedimento una significativa battuta d’arresto: senza motivazioni, né la procura né i difensori possono impugnare la sentenza. E più i tempi si allungano, più la prescrizione avanza.
Alla giudice viterbese, stando a quanto si legge sul rigetto del ricorso, veniva contestato un ritardo su “42 sentenze dibattimentali, superiore a 393 giorni per 13 provvedimenti e a 500 giorni per le restanti 29 decisioni”. E non sarebbe la prima volta.
Già tra il 2003 e il 2006, la dottoressa Marinelli aveva dovuto rispondere degli stessi addebiti. Anche in quel caso, si parlava di “ritardi di notevole entità”. La giudice “era stata prosciolta proprio in considerazione della sua situazione personale – svolgimento contemporaneo della funzione di gip e gup e di quelle dibattimentali, morte di un fratello e grave malattia di un altro, oltre a suoi personali problemi di salute – ma con la riserva che, a diverse valutazioni, avrebbe dovuto condurre in futuro la reiterazione di analoghi comportamenti”. Proprio quello che è successo stavolta.
Per il Csm ricorrono tutte e tre le condizioni per l’illecito disciplinare: “gravità, reiterazione e mancanza di idonea giustificazione”. Solo circostanze assolutamente eccezionali avrebbero potuto ‘scagionare’ il giudice dalla responsabilità disciplinare per il ritardo nel depositare le sentenze. Ma di circostanze eccezionali, in tal caso, la Cassazione non ne vede. Quindi ricorso rigettato e sanzione disciplinare confermata.
