Viterbo – Unioni civili dopo il via libera al Senato ecco cosa cambia per coppie etero o omosessuali.
L’unione civile si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile. La coppia può scegliere di assumere un cognome comune.
Arriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione ma non c’è obbligo di fedeltà come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la legittima, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
Per lo scioglimento si applicano le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Pe le adozioni resta fermo quanto consentito dalle norme vigenti, ovvero decideranno caso per caso i singoli tribunali.
Vengono inserite anche le convivenze di fatto ovvero quelle tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Il ddl prevede anche un capitolo sugli alimenti che saranno assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
