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Processionaria del pino, ordinanza a tutela della salute pubblica

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Viterbo - Un nido di processionaria

Viterbo – Un nido di processionaria

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Processionaria del pino, sanzioni amministrative da 250 a 1.500 euro per chi non rispetta l’ordinanza (n. 49 del 17/2/2017, VI settore, LLPP) emanata dal comune di Viterbo.

Come previsto dal DM del 30 ottobre 2007, è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino (Traumatocampa (Thaumetopoea) Pityocampa) da parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus Pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi enti pubblici o soggetti privati.

La presenza delle forme larvali (bruchi) di tale lepidottero può essere causa di gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell’uomo, come ad esempio irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle prime vie respiratorie, sia tramite il contatto fisico, sia tramite i peli urticanti (presenti sul corpo delle larve e nei nidi infestanti le piante), che possono essere trasportati dalle correnti d’aria.

I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di terreni privati, nei quali siano presenti le piante indicate, dovranno provvedere a effettuare tutte le opportune verifiche e ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino.

Qualora se ne riscontrasse la presenza – si legge nell’ordinanza – si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine e occhiali protettivi), indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona interessata dalle chiome infestate.

Per quanto riguarda la disinfestazione – si legge ancora nell’ordinanza di Palazzo dei Priori – si potrà procedere secondo le seguenti modalità: in inverno e/o inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, si dovrà effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi;

in estate è consigliabile l’asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti; in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi dovranno essere asportati e bruciati e le piante infestate potranno essere trattate con bioinsetticidi a base di Bacillus thurigiensis var Kurstaki, oppure potranno essere effettuati trattamenti con i prodotti a base di regolatori di crescita (IGR), dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l’insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti.

Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate. É fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di processionaria rimossi o di depositare gli stessi presso le aree di raccolta dei rifiuti, ovvero presso qualsiasi contenitore, di proprietà dell’amministrazione, dislocato in tutto il territorio comunale. 

Per quanto riguarda invece la vigilanza per il rispetto dell’ordinanza e per comminare ai trasgressori le sanzioni previste, sono incaricati il corpo di polizia locale e il Dipartimento di prevenzione della Asl di Viterbo.

La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

La responsabilità delle inadempienze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le stesse inadempienze saranno riscontrate. L’ordinanza è da ritenersi valida a partire dall’anno in corso, fino all’emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa. Il documento in versione integrale è consultabile sul sito istituzionale comune.viterbo.it (http://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/albo-pretorio/-/papca/display/3069131?p_auth=3ItJiS1j).

Comune di Viterbo


ORDINANZA DEL DIRIGENTE N. 49 DEL 17/02/2017
OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPOEA) PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE
Preso atto che ai sensi del D. M. del 30 Ottobre 2007 è obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (Traumatocampa (Thaumetopoea) Pityocampa) da parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus Pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;
Considerato che la presenza delle forme larvali (bruchi) di tale lepidottero può essere causa di gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell’uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle prime vie respiratorie) sia tramite il contatto fisico sia tramite i peli urticanti (presenti sul corpo delle larve e nei nidi infestanti le piante) che possono essere trasportati dalle correnti d’aria.
Preso atto che è necessario provvedere all’emissione di specifica ordinanza di profilassi a tutela della salute pubblica;
Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;
Viste le disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
Visti il D.lgs 267/2000 e succesive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. M. del 30.10.2007;
ORDINA
Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati nei quali siano presenti le piante di cui in premessa:
Di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino;
Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine ed occhiali protettivi) indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona soggiacente le chiome infestate;
Per la disinfestazione si potrà procedere secondo le seguenti modalità:
in inverno e/o inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi;
in estate è consigliabile l’asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti;
in autunno quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con bioinsetticidi a base di Bacillus thurigiensis var Kurstaki oppure possono essere effettuati trattamenti con i prodotti a base di regolatori di crescita (IGR) dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l’insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti;

AVVERTE
La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall’anno in corso e fino all’emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;
Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
E’ fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di processionaria rimossi o di depositare gli stessi presso le aree di raccolta dei rifiuti, ovvero presso qualsiasi contenitore, di proprietà dell’Amministrazione, dislocato in tutto il territorio Comunale;
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 e art. 650 del codice penale ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 250,00 a euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 54 del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 214, o il pagamento in misura ridotta, così come disposto dal comma I dell’art. 16 della Legge n. 689/1981.
DEMANDA
Sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale e l’A.U.S.L. Viterbo (Dipartimento di Prevenzione);
La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.viterbo.it) per tutto il tempo di validità del provvedimento.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il dirigente del Settore VI°
Arch. Giovanni Cucullo


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