Viterbo – (g.f.) – Vietate questua o elemosina continuativa vicino ospedali, esercizi commerciali, cimiteri o banche e comunque sempre, in presenza di minori.
No a richieste di denaro nei posteggi o ai centri commerciali, magari proponendosi di scaricare merce. Sono alcuni dei punti previsti nell’ordine del giorno sottoscritto da Gianmaria Santucci (Fondazione) e Vittorio Galati (Gruppo misto) presentato oggi in consiglio comunale, contro l’accattonaggio molesto.
Un documento articolato in cui si chiede anche di convocare al più presto un comitato di ordine pubblico e sicurezza per relazionare sull’esito del provvedimento, sottoscrivere patti per la sicurezza e il tema dell’accattonaggio molesto: “In base alla pericolosità sociale percepita dai cittadini – riporta il provvedimento – sia considerata come una delle priorità dell’azione per l’ordine pubblico di Viterbo anche attraverso iniziativa di specifica schedatura”.
Provvedimento di cui a farsene carico deve essere il sindaco Leonardo Michelini e che arriva in consiglio comunale dopo che il numero di persone in città a chiedere elemosina è aumentato al punto che tanto dall’opposizione quanto dalla maggioranza, durante l’ultima seduta dedicata ai migranti, c’è chi ha avanzato l’ipotesi che dietro ci possa essere un’organizzazione che disloca persone in diversi punti della città.
Il testo dell’ordine del giorno
“Misure di contrasto al degrado urbano causato dall’accattonaggio e mendicità molesta”
Rilevato
Che da continui controlli effettuati, viene registrata la presenza di soggetti che segnatamente nel centro storico, nei pressi dell’Ospedale ed in altri luoghi del Centro storico, in prossimità di esercizi e\o centri commerciali, specie se di particolare afflusso veicolare/pedonale, chiedono in maniera continuativa denaro talvolta in forma anche invasiva o utilizzando animali.
Rilevato inoltre che con particolare riferimento alle aree di parcheggio come nei pressi dell’Ospedale o di altre strutture sanitarie o all’esterno di supermercati, vi sono persone che pongono in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità rendendosi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi.
Rilevato che tale situazione è stata numerose volte segnalata ed evidenziata da comuni cittadini ed esercenti attività commerciali, e ripresa anche da organi di informazione, in quanto essa genera perdita del senso di sicurezza individuale e la paura che soggetti addetti a tali iniziative di mendicità ed accattonaggio invasivi possano ledere la propria o altrui incolumità o comunque determinare un decremento sostanziale delle condizioni di vivibilità della città arrecando disturbo al decoro urbano.
Atteso che tale circostanza, in amministrazioni precedenti, è stata rilevata anche dal personale della Polizia Locale, che ha impiegato il proprio personale a fini dissuasivi ed eseguendo controlli degli stessi soggetti, senza ottenere alcun effetto concreto, mancando di strumento normativo a seguito dell’abrogazione dell’art. 670 del codice penale.
Considerato che alla luce delle novità recenti che all’interno di un piano di accoglienza , ha aumentato la presenza di migranti extracomunitari nella nostra città, rendendo di fatto contemporanea e sistematica la presenza in decine di luoghi dove avviene tale accattonaggio molesto e che questo rappresenta ormai dato acclarato che il fenomeno dell’accattonaggio e della mendicità molesti, al di là della percezione individuale del fenomeno da parte dei cittadini, provoca disagi, crea allarme sociale e suscita un’effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale.
Ritenuto che l’aumento del fenomeno necessita di essere posto sotto controllo per evitare ulteriori conseguenze negative per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, conseguenze dovute alla sensazione di degrado che le manifestazioni anzidette comportano, al rischio di provocare situazioni incresciose con i cittadini, allo sfruttamento che tali situazioni possono comportare con particolare riferimento ai minori.
Ritenuto altresì di dover dare risposta alle attese dei cittadini in tema di diritto alla sicurezza e alla fruibilità della città e di richiamare i frequentatori della stessa al rispetto delle condizioni di dignità e decoro dei luoghi pubblici.
Visto l’art. 54 del D.Lgs 267/2000 modificato in legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinario di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Considerato che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all’art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare.
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07/04/2011 con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23.5.2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 c. 1, della legge 24.07.2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”, ove si consente che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza.
Vista la nota orientativa dell’ANCI nazionale riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell’art. 54 del TUEL in data 13.04.2011
Vista la recente approvazione in consiglio dei ministri del decreto Legge n.14 del 20 febbraio 2017, che prevede la COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA, che rende possibile in alcuni casi l’allontanamento immediato e temporaneo dei soggetti molesti da alcuni specifici luoghi;
Ritenuto che il fenomeno dell’accattonaggio e della mendicità molesti ed invasivi rientrino pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 2 lettere a), d) ed e) del D.M. 5 agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare “a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali…. L’accattonaggio con impiego di minori e disabili…”, “d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità….”, “e) i comportamenti che, come…. L’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”.
Visto l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18/08/200, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Preso atto che il presente atto viene trasmesso all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Viterbo
Vista la legge 689 del 24.11.1981
Visto l’art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO A
1) chiedere la convocazione nel più breve tempo possibile del comitato ordine pubblico e sicurezza per relazionare sull’esito di questo provvedimento;
2) chiedere in quel luogo la sottoscrizione e l’attuazione dei “patti per la sicurezza” cosi come previsto dall’art.5 del decreto legge 14/2017 con la conseguente applicazione delle norme previste
3) chiedere in quel luogo che il tema dell’accattonaggio molesto, in base alla pericolosità sociale percepita dai cittadini sia considerata come una delle priorità dell’azione per l’ordine pubblico di Viterbo anche attraverso iniziativa di specifica schedatura
4) emettere una specifica ordinanza che segua questo schema per quanto inserito nelle premesse e nel suo deliberato e che di questo deve essere parte integrante:
ORDINA
A partire da… e fino a…
1. E’ vietata la questua e la richiesta di elemosina continuativa:
– all’interno e in prossimità dei mercati,
– nell’area prospiciente e nelle adiacenze l’ospedale e le altre strutture sanitarie,
– all’ingresso, nelle adiacenze e all’interno delle aree cimiteriali,
– nelle aree e nei luoghi di pregio storico e/o turistico con particolare riferimento al centro storico,
– davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari,
– davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi e/o centri commerciali
– nei parchi e nelle aree verdi.
E’ comunque sempre vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori e/o con l’utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l’attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.
2. E’ vietato nei parcheggi pubblici e di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti:
– ospedali e vie limitrofe,
– strutture commerciali,
– uffici di pubbliche amministrazioni
Di porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere continuativamente e a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi.
Fatte salve, ove applicabili, altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, per le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689/1981 ed in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si applicano inoltre la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell’attività, come disposto dall’art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della predetta legge. Il denaro oggetto di confisca dovrà essere devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio on line comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
DEMANDA
al Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle forza dell’Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento
DISPONE
che la presente ordinanza venga:
– pubblicata all’albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi;
– resa nota attraverso0 il sito internet del Comune di Viterbo, i messi di comunicazioni e di stampa;
AVVERTE
Che attraverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
