Acquapendente – Manca la motivazione, annullati dalla Cassazione gli arresti domiciliari all’ex responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Acquapendente, l’ingegnere Ferrero Friggi, per la richiesta di assunzione della figlia in cambio del permesso a costruire al centro commerciale in località Cufaro.
Continua a colpi di ricorsi e controricorsi la guerra giudiziaria tra la procura della repubblica di Viterbo e la difese per la vicenda dell’appaltopoli acquesiana, in cui un gruppo di imprenditori locali si sarebbero spartiti lavori in cambio di tangenti, tra il 2014 e il 2015, con la complicità di pubblici amministratori corrotti.
Tra gli indagati del secondo filone, anche l’ex sindaco Roberto Bambini, che per appaltare a due imprenditori la riasfaltatura di alcune strade avrebbe chiesto loro di donare un macchinario da 10mila euro all’ospedale. La famosa tangente a fin di bene. Sicuro, secondo l’accusa, che ne avrebbe ottenuto un ritorno in termini d’immagine e di voti alle successive elezioni.
La notizia dell’annullamento (con rinvio al Riesame) da parte della suprema corte è arrivata alla vigilia della nuova udienza del giudizio immediato nei confronti di quattro dei cinque indagati del filone principale dell’inchiesta dei pm Fabrizio Tucci e Stefano d’Arma. Tra loro lo stesso Friggi, il successore Vicenzo Palumbo e gli imprenditori Fabrizio Galli e Marco Bonamici. Udienza destinata a saltare, salvo sorprese, a causa dell’astensione dei penalisti.
A presentare ricorso in Cassazione è stato il difensore di Friggi, l’avvocato Enrico Valentini, dopo che il Riesame, il 25 novembre, aveva dato ragione alla procura, disponendo per Friggi gli arresti domiciliari, in corso già dal 17 ottobre, anche per l’accusa di corruzione legata alla concessione delle autorizzazioni (senza Via) al centro commerciale sorto in zona a vincolo cimiteriale.
Il gip Stefano Pepe, nel concedere la misura, aveva negato i domiciliari relativamente alla vicenda “centro commerciale”, facendo scattare il ricorso dei pm Tucci e D’Arma, convinti che – se la figlia di Friggi non era stata assunta – era stato solo per una scelta personale, perché gli accordi collusivi emersi dalle intercettazioni sono chiari, per cui deve configurarsi il reato di corruzione.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della difesa limitatamente alle misure cautelari personali perché – a fronte del diniego del gip e del ricorso dei pm – il giudice, nell’accogliere l’impugnazione, avrebbe dovuto verificare “tutte le condizioni richieste per l’adozione delle misure cautelari” e “pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice”. “L’ordinanza impugnata – per gli Ermellini – ha obliterato la valutazione delle esigenze cautelari rispetto a tutte le declinazioni di legge così esponendosi a fondata censura per mancanza di motivazione”.
Ergo. “L’ordinanza impugnata – conclude la Cassazione – va quindi annullata con rinvio al tribunale di Roma perché formuli il necessario giudizio in punto di sussistenza delle esigenze cautelari a sostegno dell’operata estensione della misura degli arresti domiciliari – già in atto per separata ordinanza cautelare e distinta imputazione – a Ferrero Friggi quanto alla contestazione descritta al capo 4) della rubrica provvisoria. Conclusivamente l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari”.

