Viterbo – Travolge un cane randagio, la Cassazione condanna il comune e la Asl al risarcimento dei danni dell’auto.
Il 9 luglio 2012 il giudice di pace del tribunale di Viterbo condanna il comune e la Asl a risarcire un cittadino per i danni subiti dalla propria auto, dopo aver travolto un cane randagio. La somma ammonta a oltre 1749 euro.
Contro questa sentenza, il comune ha proposto appello. Accolto, il 2 gennaio 2015 dal tribunale di Viterbo. Il giudice ha ritenuto responsabile solo la Asl (a cui “spetta la cattura dei cani randagi”, questa la motivazione), condannandola al pagamento delle spese. L’azienda sanitaria è così ricorsa per Cassazione, avanzando due motivi. Mentre il primo è stato totalmente respinto, il secondo è stato in parte accolto.
“Col secondo motivo – si legge nel ricorso – la Asl sostiene che sarebbe spettato al comune di Viterbo il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e il dovere di provvedere al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani, mentre sarebbe spettato alla Asl soltanto il controllo sanitario sui cani custoditi”. Insomma, per l’azienda sanitaria viterbese “la prevenzione del fenomeno del randagismo sarebbe di esclusiva competenza dei comuni che si dovrebbero attivare per la rimozione del pericolo, eventualmente segnalando il fenomeno alla Asl per gli adempimenti di sua spettanza (tra cui la cattura dei cani randagi, ma soltanto su segnalazione appunto del comune o, tutt’al più, su segnalazione di altri enti o di privati cittadini)”.
Per la Cassazione, “per i danni causati a terzi da cani randagi, dei quali il comune e la Asl non abbiano assicurato la cattura e la custodia, sono responsabile sia il comune che l’azienda sanitaria”. Rigettando l’appello del 2015 del comune di Viterbo e confermando la sentenza del giudice di pace del 2012, la suprema corte ha ora condannato comune e Asl al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado, già liquidate, in favore del cittadino che ha subito il danno, nell’importo di 1200 euro.
Le motivazioni. “Sono i comuni – scrive la Cassazione – a dovere, tra l’altro, assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Asl, in collegamento con le altre competenze riservate agli enti territoriali, tra cui quella di costruzione di nuovi canili e risanamento di quelli esistenti. Spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi“.
Ma anche alla Asl, sempre per la suprema corte, “spetta il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste”.
