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“Un provvedimento abnorme e inefficace”

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Giuseppe Fraticello

Giuseppe Fraticello

Vetralla - L'assessore Carlo Postiglioni

Carlo Postiglioni

Massimo Pistilli

Massimo Pistilli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I sottoscritti, componenti la commissione di garanzia provinciale di Viterbo per il congresso, hanno ricevuto nella giornata di ieri, 20 ottobre 2017, la comunicazione della presidente, Martina Minchella, che pretenderebbe di aver respinto il ricorso proposto da Francesco Serra relativamente al circolo di San Martino al Cimino – frazione del comune di Viterbo.

Intanto, dal punto di vista formale, il provvedimento si configura chiaramente come un atto abnorme.

Intanto perché, contrariamente a quanto può leggersi, non può assolutamente ritenersi convocata per via telematica una commissione – che è un collegio perfetto – semplicemente perché il presidente formula una proposta chiedendo il parere dei commissari; la costituzione in via telematica comporta, ovviamente, una compresenza in teleconferenza di tutti i componenti il collegio perfetto.

Né è pensabile che il presidente imponga termini ristrettissimi, non normati in alcun modo, per poi assumere un provvedimento monocratico, in luogo della commissione.

È del tutto evidente che la presidente avrebbe dovuto provvedere a convocare la commissione, pur nei termini necessariamente urgenti, perché decidesse il ricorso. Ovvero, in caso di sua impossibilità, per ragioni di salute – pur comprensibilissima – avrebbe dovuto consentire che si facesse luogo nei modi e termini statutariamente previsti, alla sua sostituzione con il componente più anziano.

Peraltro, oltre ad essere abnorme, e come tale palesemente inefficace dal punto di vista rituale, il provvedimento è anche palesemente errato nel merito. Infatti è del tutto pacifico che le iscrizioni al Partito Democratico debbano avvenire nei circoli di riferimento della propria residenza, salvo ragioni di salute, studio, lavoro, famiglia, da indicare e autorizzare espressamente; peraltro, nel caso di San Martino, potrebbe trattarsi di un numero elevato di iscritti, almeno a quanto affermato dal consigliere comunale Serra.

E non esiste alcuna ragione per consentire una deroga che non è affatto giustificata, anche considerato che le iscrizioni devono avvenire nei luoghi, tempi e modi prestabiliti e resi pubblici. Peraltro, sorprende anche la superficialità dell’esempio addotto a sostegno del ricorso, che si riferirebbe a un precedente in cui sarebbe stato consentito a cittadini iscritti in altro comune di votare per il congresso nazionale; esempio palesemente e clamorosamente incoerente, atteso che nel congresso nazionale i delegati sono eletti su base provinciale, mentre nel congresso provinciale ciascun circolo elegge delegati differenti.

Infine, non possiamo tacere l’evidente, incomprensibile differenza di comportamento con l’analogo ricorso proposto riguardo al circolo di Canino. In quel caso, infatti, si è provveduto a una sommaria istruttoria, peraltro avvenuta senza assicurare una partecipazione a tutte le parti del congresso, che si è sostanziata, addirittura, in telefonate alle utenze personali degli iscritti. In questo caso, invece, sarebbe stata sufficiente una brevissima istruttoria che si limitasse a verificare le residenze anche come dichiarate dagli iscritti, che è stata invece inspiegabilmente pretermessa.

Al momento della redazione del presente documento, i sottoscritti componenti sono tutti presenti nella sede della federazione provinciale di Viterbo, dove sarebbero stati e sono disponibili a una riunione anche urgente della commissione federale provinciale di garanzia.

È evidente che, stante l’evidente inefficacia e abnormità del provvedimento monocratico della presidente della commissione di garanzia, nonché la non improbabile fondatezza del ricorso di Francesco Serra, l’unica soluzione percorribile è che i 60 iscritti interessati dal ricorso siano esclusi dalla platea congressuale, riservato ogni provvedimento sulla legittimità e la permanenza nell’anagrafe degli iscritti.

È altresì diverso che in caso contrario, il provvedimento costituirebbe un precedente di gravità inaudita (la commissione di garanzia decide attraverso il suo presidente previa sollecitazione cartolare!), che non assicurerebbe più la serenità e imparzialità dell’organo di garanzia.

Giuseppe Fraticello

Carlo Postiglioni

Massimo Costantini

Massimo Pistilli

Sandra Pandolfi


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