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Il figlio è maggiorenne e alla madre non rinnovano il permesso di soggiorno, il Tar: “Penalizzante”

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Roma - Tar Lazio - Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Roma – Tar Lazio – Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Viterbo – Arriva in Italia nel ’96, dal suo paese d’origine. Ha solo 16 anni, eppure un anno dopo (nel ’97) resta incinta. E a Roma dà alla luce il suo bambino. Essendo minorenne, viene accolta con il figlio in una casa famiglia della Capitale. Rimarrà lì finché non compirà diciotto anni, per poi trovare accoglienza in un’altra struttura romana. Ma è disoccupata, e così il suo bambino viene affidato a una famiglia italiana. Lo decide il tribunale per i minori, che autorizza la donna a restare in Italia per continuare a frequentare il figlio. Un provvedimento provvisorio, dalla durata di soli sei mesi, ma che di anno in anno viene rinnovato. Per lo stesso motivo, ovvero affinché la madre potesse “esercitare la potestà genitoriale”.

Nel 2013 la famiglia italiana che aveva preso in affido il figlio della donna, ora 16enne, chiede e ottiene l’adozione speciale del ragazzo. Quando questo diventa maggiorenne, la madre, non potendo più ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per ‘assistenza di minori’, chiede di mutare il titolo in lavoro subordinato’, “allegando alla domanda – sottolinea il Tar del Lazio – tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il nuovo titolo di soggiorno”. Ma la questura di Viterbo dice no, e la donna si rivolge al tribunale amministrativo regionale che accoglie il suo ricorso.

“La natura temporanea dell’autorizzazione e del permesso per assistenza al minore consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del titolare del permesso, ma escludono la convertibilità in permesso per motivi di lavoro – spiega il Tar -. Ciò per evitare la stabilizzazione di posizioni provvisorie. Tuttavia il permesso per assistenza minore può permanere (come nel caso in oggetto) per numerosi anni, legittimando così l’ininterrotta presenza in Italia dello straniero per lungo tempo. Tale circostanza determina, di fatto, una stabilizzazione della posizione del cittadino extracomunitario.

Dunque, se il permesso di soggiorno per assistenza minore ha carattere necessariamente temporaneo e non è convertibile in un titolo più stabile, il soggiorno a tale titolo per un periodo di tempo sufficientemente lungo è comunque idoneo a costituire presupposto per richiedere un permesso a titolo diverso. Salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti e dell’assenza di elementi ostacolanti.

Una diversa lettura delle norme risulterebbe irragionevole, perché finirebbe con il negare ogni possibilità di stabilizzazione a persone regolarmente soggiornanti in Italia. Anche da dieci e più anni, che ben possono avere instaurato solidi legami negli ambienti lavorativi, sociali e familiari. Pretendere di trascurare tutto ciò, in ossequio alla precarietà del titolo di soggiorno originariamente ottenuto (per assistenza di minori, ndr), risulterebbe contrastante con la situazione consolidatasi nel tempo e ingiustamente penalizzante per lo straniero che, da lungo periodo regolarmente soggiorna nel nostro paese, sia in possesso di tutti i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno ad altro titolo. Ciò in nome di un’originaria precarietà che il trascorrere del tempo ha fatto venir meno”.

Il Tar così conclude: “Il ricorso deve essere accolto. La questura di Viterbo dovrà quindi riesaminare la domanda presentata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo”.


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