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Nuove regole per le visite fiscali ai dipendenti pubblici

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La asl di Latina assume

Un medico della Asl

Lamberto Mecorio

Lamberto Mecorio

Viterbo – Nuove regole per le visite fiscali ai dipendenti pubblici. Cosa cambia rispetto al passato. In particolar modo dopo l’entrata in vigore il 13 gennaio scorso del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri approvato il 17 ottobre 2017.

“Resta innanzitutto invariato – spiega il segretario della Uil Fpl Viterbo, Lamberto Mecorio – l’obbligo della reperibilità presso la propria residenza o domicilio abituale da comunicare all’amministrazione dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Ogni eventuale allontanamento durante le fasce di reperibilità, per motivi validi e, se richiesto, documentati, deve essere obbligatoriamente segnalato all’amministrazione di appartenenza”.

Il dipendente assente per malattia, se intende variare l’indirizzo di reperibilità dichiarato all’amministrazione, deve darne quindi immediata comunicazione, precisando dove può essere reperito. L’obbligo di reperibilità resta anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia. Il lavoratore può comunque rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.

Cambia invece la cadenza delle visite fiscali. “Il dipendente già sottoposto a visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nella certificazione medica – sottolinea Mecorio – deve comunque rispettare l’obbligo della reperibilità. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Possono dunque essere disposte per lo stesso certificato medico due o più visite di controllo, anche nei giorni festivi eventualmente ricompresi nella certificazione medica”.

Anche il dipendente in malattia per infortunio può essere sottoposto a visita e deve comunque rispettare le fasce orarie di reperibilità.

“Infine – precisa il segretario della Uil Fpl – se il dipendente non intende accettare l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto a informarlo del fatto che deve dissentire immediatamente. Il medico annota sul verbale il dissenso manifestato, che deve essere sottoscritto dal dipendente, e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale – conclude Lamberto Mecorio – il medico fiscale informa comunque l’Inps e predispone apposito invito a visita ambulatoriale”.


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