Viterbo – (sil.co.) – Cacciato dalla suola militare per cinque giorni di rigore mai contestati. Maresciallo dell’areonautica ottiene il risarcimento di due anni e mezzo di stipendi non percepiti, a distanza di oltre quindici anni dal torto subito nel lontano 2003, quando è stato escluso dalla scuola sottufficiali di Caserta.
Un’odissea quella vissuta da un giovane originario di Ronciglione con la passione per la divisa.
Adesso però il Tar del Lazio dà ragione al militare viterbese, riconoscendogli il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un provvedimento del 9 maggio 2003, con cui è stato illegittimamente escluso dalla frequenza del 4° corso biennale di formazione e specializzazione per allievi marescialli dell’Aeronautica militare.
Provvedimento a causa del quale solo a partire nel 2006 è stato assegnato a Padova, costretto a iscriversi, nel frattempo, alle liste di collocamento della provincia di Viterbo.
Al centro un “equivoco” relativo a una presunta sanzione disciplinare di 5 giorni di rigore inflittagli tra il 2000 e il 2001, quando era volontario in ferma annuale a Rimini, non segnalata nella domanda di ammissione al concorso.
Il ricorso al Tar del Lazio risale a oltre dieci anni fa. Era la primavera del 2008 quando il militare viterbese ha chiesto la condanna del ministero della difesa al risarcimento dei danni dovuti all’illegittimo provvedimento, annullato in via giurisdizionale.
Incorporato il 14 dicembre 2000 come volontario in ferma annuale presso il 17° Reggimento artiglieria contraerei di Rimini, il 5 marzo 2001 aveva presentato domanda di ammissione al concorso per la partecipazione al 4° Corso biennale (2001-2003) per 212 allievi marescialli dell’Aeronautica militare, con annessa l’attestazione del comando di appartenenza che non aveva riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore.
Vinto il concorso, il 29 ottobre 2001 è stato incorporato presso la scuola di Caserta per la frequenza del 4° Corso biennale in questione.
Un anno e mezzo dopo, la doccia fredda. Dopo circa diciotto mesi di studio e il superamento di ben ventisei esami, il 9 maggio 2003 è stato escluso dalla frequenza del corso, perché, “contrariamente a quanto espressamente previsto dal bando di concorso, nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma breve, ha riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore”.
Rinviato all’ex reparto di appartenenza, 7° Reggimento trasmissioni di Sacile, per completare la ferma, il 13 giugno 2003 è venuto a conoscenza di un provvedimento disciplinare che non gli era mai stato notificato, con cui gli erano stati inflitti 5 giorni di rigore.
Da qui il ricorso al Tar del Lazio, con richiesta di sospensione dell’esclusione dalla frequenza, in seguito alla quale, il 12 marzo 2004, è stato riammesso “con riserva del giudizio di merito” presso la scuola sottufficiali di Caserta.
Ultimato l’iter formativo l’11 ottobre 2004, superando l’esame finale non del 4° ma del 5° corso nel quale era stato inserito a seguito della riammissione, fu però rispedito a casa, in attesa del giudizio di merito da parte del Tar del Lazio relativo al contenzioso in atto.
Al militare viterbese non rimase che iscriversi nelle liste di disoccupazione, in attesa ed alla ricerca di un impiego, così come attestato dal Centro per l’impiego di Viterbo, con certificato rilasciato in data 18 gennaio 2005.
Nove mesi dopo, l’11 ottobre 2005, la sospirata definizione del giudizio di merito, con la sentenza del Tar del Lazio che accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di esclusione dalla frequenza del 4° Corso.
Dopo di che ci sono voluti altri otto mesi, fino al 6 giugno 2006, perché venisse collocato nella graduatoria di merito del 4° corso e contestualmente nominato maresciallo ed immesso in ruolo, nella specialità Elettronica, con decorrenza giuridica dal 29 ottobre 2003 ed amministrativa dalla data del decreto ministeriale, assegnato dal 5 settembre 2006 al 2° Reparto manutenzione missili di Padova a decorrere dal 18 settembre 2006.
Abbastanza per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale (pari agli emolumenti non percepiti, in qualità di maresciallo dell’Areonautica militare, nonché all’importo dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, o alla somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta) subito a causa dell’illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di lavoro.
