Roma – (dan.ca.) – Insultare l’azienda per cui si lavora o l’amministratore della stessa su un gruppo Facebook non costituisce condotta diffamatoria. A patto che il gruppo sia segreto e i suoi membri tutti iscritti a una sigla sindacale.
A deciderlo è stata la Cassazione che, con sentenza numero 21965, ha stabilito che nell’ambito del gruppo on line costituito dagli aderenti a una sigla sindacale, affermazioni come ad esempio “cogli…” o “faccia di m…” riguardanti l’amministratore della società oppure il riferimento esplicito a metodi “schiavisti” adottati in azienda non costituiscono condotta illecita.
La Corte ha infatti concluso che ciò che si scrive e dichiara in un gruppo chiuso attivato su un social network da lavoratori sindacalizzati costituisce legittima espressione del diritto di critica sindacale oltreché una forma di comunicazione privata in cui i lavoratori possono esprimere la propria insoddisfazione rispetto alla gestione aziendale. Anche con espressioni poco ortodosse.
Secondo la Cassazione la chat su Facebook, composta esclusivamente dagli iscritti a una sigla sindacale, è considerarsi come un luogo digitale di scambio di opinioni chiuso all’esterno e utilizzabile solo dai membri ammessi.
Per la Suprema corte questo tipo di conversazione costituisce un esercizio del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, tutelato dalla Costituzione, che comprende ogni forma di comunicazione, incluso lo scambio di opinioni e discussioni tramite Facebook.
Daniele Camilli
