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Lattine e contenitori di vetro vietati alla festa all’anfiteatro Falerii Veteres

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L'anfiteatro Falerii Veteres

L’anfiteatro Falerii Veteres

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Vista la deliberazione della giunta comunale numero 122 dell’11 luglio 2019 con la quale è stato concesso il patrocinio all’associazione O.P.S. per la festa presso l’anfiteatro Falerii Veteres (Orto di Miretto) per il 20 luglio 2019

Considerato che durante la suddetta festa il consumo di bevande in recipienti di vetro e lattine potrebbero compromettere la pubblica incolumità dei patiecipanti, oltre ad essere abbandonati dopo l’uso, spesso in frantumi;

Rilevato pertanto il fatto che per ragioni di ordine pubblico, inducono a ritenere opportuno l’adozione di un provvedimento consistente nella disciplina del consumo in pubblico e della vendita da asporto di bevande alcoliche o altre bevande in recipienti di vetro o lattina nell’area interessata alla sopracitata festa al fine di evitare possibili pericoli per i giovani che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.

Visto l’art. 54, comma l lettera c, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 con i poteri attribuiti dal Titoli I Capo I art. l del T.U.L.P.S preventivamente informato il prefetto ai sensi dell’art. 54, comma 4 del Tuel ordina per le motivazioni in premessa, il 20 luglio prossimo in occasione della festa presso l’anfiteatro Falerii Veteres, l’osservanza delle seguenti disposizioni.

Divieto di accedere ai luoghi della manifestazione durante l’orario di svolgimento della stessa con bottiglie, recipienti o contenitori in vetro e/o realizzati con materiali analoghi, e/o lattine;

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o materiale biodegradabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita o la somministrazione a una distanza inferiore a 500 metri dall’anfiteatro Falerii Veteres.

La presente ordinanza avrà efficacia dalle 21 del giorno 20 luglio 2019 alle 4 del 21 luglio 2019.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 150 a 450 euro con applicazione delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e costituisce prescrizione all’attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione.

Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio; resa nota a mezzo stampa locale; trasmessa alla polizia locale e alle forze di polizia dello stato per il controllo sull’osservanza del provvedimento.

Avverte che avverso la presente ordinanza può presentarsi ricorso al Tar entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni.

 

Franco Caprioli
Sindaco di Civita Castellana


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