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Cure inadeguate per il boss al carcere duro, la cassazione chiede di riesaminare il caso

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Vincenzo Santapaola

Vincenzo Santapaola

Viterbo – Carcere duro al boss in carrozzina, cure inadeguate a Mammagialla. Si tratta di Vincenzo Santapaola, 50 anni, condannato in via definitiva a 18 anni. Troppo poco un ciclo di fisioterapia dietro le sbarre, chiede il rinvio della pena per curarsi in libertà. Il tribunale di sorveglianza concorda sull’inadeguatezza dell’offerta terapeutica, ma dice che può restare detenuto. La cassazione annulla l’ordinanza e chiede di riesaminare il caso.

Ha un cognome pesante Vincenzo Salvatore Santapaola, figlio primogenito di Nitto, l’ottantenne padrino di Catania, dove anche Vincenzo è nato, il 2 giugno 1969, e dove è stato condannato in via definitiva a una pena di 18 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso a maggio 2018.

Il boss è al 41 bis dal 2012, in regime di carcere duro a Mammagialla, pur essendo sulla sedia a rotelle a seguito di un incidente in moto nel 2005 e affetto da una forma grave di pancreatite.

Delle sue condizioni di salute si è discusso lo scorso 16 luglio in cassazione, dopo il ricorso della difesa contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena, pur prendendo atto dell’inadeguatezza dell’offerta terapeutica del carcere di Viterbo.

L’ordinanza adesso è stata annullata dalla cassazione, con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza perché esamini nuovamente il caso. La sentenza è stata pubblicata il 3 settembre.


Enzu ‘u nicu, il padrino dal profilo basso

Conosciuto con il diminutivo di Enzuccio o Enzu ‘u nicu (il piccolo, ndr), il boss di cosa nostra Vincenzo Santapaola è stato condannato per la prima volta nel processo Iblis (tapporti tra mafia, politica e imprenditoria) con il riconoscimento del ruolo di capo.

Secondo giudici e accusa, dal 2005 ha preso in mano le redini della famiglia nel nome del padre, mantenendo però un profilo basso “per non esporsi al fine di evitare guai giudiziari oltre a essere protetto dagli altri uomini d’onore”, scrivevano i togati nelle motivazioni del processo di secondo grado celebrato nel settembre 2016.


“Cure inadeguate, ma il boss può stare in carcere”

In base alla relazione del dirigente sanitario di Mammagialla del 5 dicembre 2018 (nonché del consulto interdisciplinare del settembre 2017 presso il reparto detenuti delle Molinette di Torino), il tribunale di sorveglianza ha concluso per il carattere immutato del quadro clinico e per la opportunità di un trattamento fisioterapico di tipo estensivo, ovvero di mantenimento, che non necessiterebbe però di ricovero ospedaliero.

Nei primi mesi del 2018, Santapaola ha eseguito a Viterbo un ciclo di sedute di fisiokinesiterapia con parziale beneficio. Un solo ciclo è stato però ritenuto non ottimale dal dirigente sanitario del carcere e dal consulente fisiatra, che ha indicato invece un trattamento riabilitativo estensivo – presso una struttura dotata di palestra attrezzata di deambulatori, parallele, macchine isotoniche ed eventuale trattamento riabilitativo in acqua – “in struttura prossima a presidio sanitario” che assicurasse “l’elaborazione di un progetto personalizzato di fisioterapia” con previsione del “periodico ricorso alle tecniche sopraindicate”. 

Troppo poco un solo ciclo di fisioterapia, anche per il tribunale di sorveglianza, che pure ha dichiarato “compatibile lo stato di detenzione con le sue condizioni di salute”. Una motivazione contraddittoria secondo il ricorso della difesa.


“Non è sufficiente che la salute possa migliorare in libertà”

Il ricorso della difesa di Santapaola è stato ritenuto fondato dalla cassazione, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il che vuol dire che la richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena dovrà essere nuovamente esaminata dallo stesso tribunale di sorveglianza, alla luce delle osservazioni della suprema corte. 

Gli ermellini spiegano come, per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, debbano ricorrere due presupposti.

“Il primo di essi è la gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose – si legge nella sentenza – il secondo consiste invece nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura”.

“In altri termini – dice la suprema corte – non è sufficiente che l’infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l’infermità sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale”.

Da qui l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Roma.

Silvana Cortignani


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