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Scordato in carcere il giorno del processo d’appello, annullata la condanna per tentato furto aggravato

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Si dimenticano di portarlo dal carcere in tribunale il giorno del processo d’appello per una svista, annullata la condanna. 

Protagonista dell’insolito caso giudiziario un 39enne d’origine algerina, condannato in primo grado col rito abbreviato per tentato furto aggravato.  

L’uomo, all’epoca detenuto a Regina Coeli e ora Mammagialla, ha presentato appello, ma il giorno dell’udienza, il 18 maggio 2018, si sono dimenticati di tradurlo in tribunale dove, in sua assenza, il processo di secondo grado si è chiuso con la conferma della stessa sentenza di condanna del primo grado. 

Per questo il 39enne si è rivolto alla cassazione che, ritenendo fondato il ricorso, lo scorso 30 settembre ha accolto la richiesta della difesa e dello stesso procuratore generale Giuseppe Corasaniti di annullare senza rinvio la sentenza d’appello. L’udienza si è svolta davanti alla quinta sezione penale, presieduta da Eduardo De Gregorio, relatore Elisabetta Maria Morosini.

Nel corso del dibattimento è emerso che l’imputato aveva fatto tempestivamente richiesta di presenziare al processo d’appello ma che la richiesta, come risultato dalla attestazione del responsabile dell’ufficio matricola, non è stata trasmessa dal carcere alla autorità procedente che, quindi, senza disporre la traduzione, ha proceduto alla trattazione del processo e alla deliberazione della sentenza in assenza dell’imputato. 

“La mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita – si legge nella sentenza pubblicata sul sito della cassazione il  24 ottobre – determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza”. 

“L’istanza non è stata trasmessa alla autorità procedente ‘per una svista dell’operatore’ – dicono gli ermellini – la traduzione non è stata disposta perché l’ufficio matricola del carcere non ha trasmesso la richiesta alla autorità procedente, che, quindi non ne ha avuto conoscenza”.

“Tale inadempimento, dipendente da problematiche interne alla amministrazione della giustizia, non può pregiudicare il diritto fondamentale dell’imputato a partecipare al processo. Ricorre, pertanto, l’ipotesi di nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale di appello e della relativa sentenza”, è la conclusione.

 


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