Viterbo – Militari agenti di pubblica sicurezza e possibilità di sequestrare i beni per evitare che la loro disponibilità possa “aggravare o protrarre le conseguenze” di un reato.
Sono queste le nuove indicazioni date ai prefetti dal ministero dell’interno dopo l’entrata in vigore del decreto approvato dal governo di Giuseppe Conte l’11 marzo. Misure che stabiliscono la chiusura di bar, ristoranti, mercati e diverse attività commerciali al dettaglio.

Roma – Il ministero dell’Interno – Viminale
Le nuove disposizioni del ministero, datate 12 marzo, ricordano infatti, nell’ottica del “perseguimento dell’effettività della sanzione… la previsione dell’articolo 321 codice di procedura penale, in base alla quale ‘quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”.
Tutto ciò sta a specificare che, tanto per proporre un esempio, se l’unico modo di farvi restare a casa è sequestrare la macchina con cui andate in giro, oppure il motorino, il poliziotto che vi ferma ha tutto il potere e la facoltà di sequestravi la macchina o il motorino.

La ministra dell’interno Luciana Lamorgese
“Lo stesso articolo 321 codice di procedura penale – prosegue la nota del ministero al prefetti – al comma 3 bis prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, il quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida”.
Questo significa, considerando “la situazione di urgenza” evidente a chiunque, che un poliziotto può sequestrarvi la macchina senza attendere il provvedimento del giudice, trasmettendo poi il verbale al pubblico ministero che può decidere per la restituzione del bene o per la convalida della decisione presa.

Il test del Coronavirus
Le stesse indicazioni del ministero dell’interno, firmate dal capo di gabinetto del ministro Luciana Lamorgese, Matteo Piantedosi, segnalano inoltre ai prefetti che “la disposizione introdotta dall’articolo 3, punto 5), della legge 5 marzo 2020, numero 13 di conversione del decreto legge 23 febbraio 2020, numero 6, ai sensi del quale al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
Per capire questo passaggio è importante ricordare che i decreti Conte, fintanto che avranno vigore, affidano ai prefetti il governo del territorio per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica con la possibilità di avvalersi delle forze di polizia, carabinieri, polizia, finanza, e se necessario delle forze armate, vale a dire l’esercito.

Viterbo – Il palazzo della prefettura
Si va quindi mano mano delineando una legislazione speciale, in tal caso i decreti del governo Conte che introducono misure che vanno a ristringere le libertà dei cittadini, che a sua volta, sul piano delle sanzioni, attiva tutta una serie di articoli del codice penale e di procedura penale. Non solo, ma quando si dice che al personale delle Forze armate “è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”, si fa presente che, fintanto che resteranno in vigore i decreti del governo, un militare in strada ha gli stessi poteri, tanto per fare un esempio, di un poliziotto o di un carabiniere. Quindi avrebbe tutta la facoltà di procedere a multe, arresti e sequestri.

Il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno
Tra le conseguenze più rilevanti derivanti dalla mancata osservanza dei decreti del governo Conte, ricordiamo:
Articolo 650 codice penale, “inosservanza dei decreti dell’autorità”. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino duecentosei euro. Un reato cui rischia di andare incontro chiunque trasgredisce gli obblighi e le prescrizioni dei decreti del governo, ad esempio uscendo dalle zone rosse o facendosi trovare in strada senza validi motivi.
Articolo 452 codice penale, “delitti colposi contro la salute pubblica”. Chiunque, per colpa, diffonde il Coronavirus rischia la reclusione da uno a cinque anni. Per “colpa”, vale a dire per imprudenza, negligenza e imperizia. In sintesi, rischia la reclusione anche chi diffonde il virus senza farlo apposta.
Articolo 575 codice penale, “omicidio”. Chiunque provoca la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni di reclusione. Rischia, ad esempio, questo reato chi sapendo di aver contratto il virus, pur stando in quarantena, esce di causa e il suo comportamento provoca la diffusione del Covid-19 e la morte di una persona che lo ha contratto a causa del proprio comportamento. La stessa cosa dicasi per chi scappa da un ospedale sapendo di essere infetto e contagia altre persone. La medesima ipotesi di reato potrebbe poi valere per chi ha i sintomi del virus (uno di questi è una febbre superiore a 37,5 gradi), non si fa visitare, continua ad andare in giro e poi scopre di essere positivo. Ma nel frattempo, nonostante la febbre che avrebbe dovuto costringerlo a casa, ha contagiato altre persone e una di queste muore proprio a causa del contagio.
Articolo 582 codice penale, “lesione personale”. Chiunque provoca, contagiando volontariamente con il virus, una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni. La reclusione sarà da tre a sette anni se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
Articolo 483 codice penale, “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”. Chiunque dice il falso a pubblico ufficiale e lo fa pure verbalizzare in un atto pubblico è punito con la reclusione fino a 2 anni. Rischia questo reato chi dichiara il falso nell’autocertificazione. Ad esempio a un posto di blocco dice di andare al lavoro e poi non è vero. La Cassazione assimila infatti l’autocertificazione a un atto pubblico, anche se questo proviene da un privato ed è scritto di proprio pugno.
Articolo 321 codice di procedura penale, “oggetto del sequestro preventivo”, commi 1 e 3 bis. Comma 1: “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”. Comma 3 bis: “nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria”.
Daniele Camilli
– Le nuove indicazioni del ministero dell’interno ai prefetti