Acquapendente – (sil.co.) – Giardino storico del castello di Torre Alfina: “Il comune di Acquapendente ha riconosciuto fondate le ragioni della curatela fallimentare dell’Associazione Calcio Perugia”.
Si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il Tar del Lazio ha posto fine alla querelle tra il comune di Acquapendente e il curatore fallimentare dell’Associazione Calcio Perugia sul giardino storico del castello di Torre Alfina.
L’area, un tempo proprietà di Luciano Gaucci, è stata espropriata nel 2018 dall’amministrazione comunale acquesiana. Il curatore fallimentare dell’Ac Perugia, titolare del bene in seguito alla vendita da parte di Gaucci alla società sportiva nel 2005, ha però ravvisato dei vizi nella procedura d’esproprio eseguita dal Comune il 24 luglio 2018, chiedendo l Tar del Lazio l’annullamento di tutti gli atti.
Nel frattempo, lo sorso 7 gennaio, lo stesso comune di Acquapendente “ha annullato il decreto di esproprio, in relazione al fatto che il parere di compatibilità urbanistica, in ordine alla variante di Prg adottata dal Comune, è stato rilasciato dalla Provincia di Viterbo solo dopo l’emissione del decreto stesso”.
Con memorie depositate il 13 e il 17 gennaio, inoltre, la pubblica amministrazione ha chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza pubblica del 29 gennaio la causa è stata posta in decisione e in quella sede la curatela ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione sul ricorso.
“Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e in parte l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse”, la conclusione.
La curatela fallimentare aveva lamentato di non avere ricevuto alcuna comunicazione né in ordine all’avvio della fase procedimentale finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, né riguardo alla fase di dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto definitivo: “L’ente comunale non chiarisce inoltre se sia già intervenuto l’atto definitivo di approvazione della variante medesima, al quale potrebbe seguire la reiterazione del provvedimento espropriativo, ovvero se l’annullamento in autotutela del decreto di esproprio n. 2/2018 debba intendersi anche quale abbandono della proposta di modifica al Pucg e al progetto di acquisizione del giardino storico”.
