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Tribunale, udienze sospese fino al 15 aprile

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Il tribunale di Viterbo

Il tribunale di Viterbo

Viterbo - Maria Rosaria Covelli

Viterbo – Maria Rosaria Covelli

Viterbo – Tribunale, udienze sospese fino al 15 aprile.

Sono i provvedimenti disposti da parte della presidentessa del tribunale di Viterbo Maria Rosaria Covelli.

“Fino al 15 aprile 2020 – si legge nella comunicazione – sono sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Viterbo. Le udienze vengono pertanto rinviate ai sensi dell’art. 83 co.l D.L. n.18/2020 a data successiva al 15 aprile 2020, fatta eccezione per le materie sopra indicate.

Sino al 15 aprile 2020 è da intendersi sospeso – salve le eccezioni indicate il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; sono sospesi, sempre sino a tale data, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.


La comunicazione completa del tribunale di Viterbo

           

                                               TRIBUNALE DI VITERBO

                                         IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

           Anche in funzione di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace

-Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18  recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 “;

– Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 1 1 recante “Misure straordinarie ed 

urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus 19”;

– Visto il DPCM 8 marzo 2020, che tra l’altro limita gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali; 

 Vista la Direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del 16/3/2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia;

  Vista la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020);

Vista la Nota della Corte d’Appello di Roma del 21/3/2020 n. 9768;

  Richiamati tutti i  propri provvedimenti (pubblicati sul Sito Web nella sezione “emergenza coronavirus”) e il decreto con cui si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 22 marzo, con le eccezioni previste nell’art. 2, comma 2, lettera g) del D.L. n. 11/2020; 

Richiamati le disposizioni in merito al Personale Amministrativo assunte con la Dirigenza Amministrativa;

   Premesso che l’art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede, tra l’altro, che:

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l ‘attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto (omissis)

Le disposizioni di cui ai commi I e 2 non operano nei seguenti casi, in relazione alla competenza di questo Tribunale:

1)  cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l ‘adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l ‘adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parli. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

procedimenti per l ‘applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione:

 procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) (omissis).

Rilevato che il citato art. 83, oltre ad introdurre un differimento del termine delle udienze e una sospensione dei termini processuali dal 22 marzo al 16 aprile p.v., introduce  modifiche  rispetto a quanto previsto con il D.L. n. 11/202 evidentemente finalizzate a ridurre al minimo forme di contatto personale  e  a neutralizzare  gli effetti derivante dal differimento delle attività processuali, in quanto, tra l’altro:

 al comma 2 dell’art. 83 è fatto riferimento a tutti i procedimenti civili e penali e  non più come nell’art. 1 D.L. n. 11/2020 a quelli “pendenti”, con conseguente sospensione riferibile a tutti i procedimenti; 

 il comma 2 esplicita che, ferme le eccezioni previste (comma 3), la sospensione dei termini si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguardo a tutti i termini procedurali; 

 riformula la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale ed esplicita che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 6, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all’articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato; 

 i commi 13, 14 prevedono deroghe al meccanismo di notifica e comunicazione previsto  dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli Uffici di comunicare alle parti processuali le date delle udienze fissate in ragione del rinvio ex lege o comunque in dipendenza dei provvedimenti emergenziali adottati, come la notifica presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata; 

  rilevato che il comma 5  prevede  che, già nel periodo di sospensione, i Capi degli Uffici Giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h);

Sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo; 

Sentiti il Presidente Sezione Civile e i Coordinatori Ufficio Dibattimento Penale e Ufficio Gip/Gup

            dispone

      l)  sino al 15 aprile 2020 sono sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Viterbo. 

      Le udienze vengono pertanto  rinviate, ai sensi  dell’art. 83 co.1  D.L. n.18/2020,  a data successiva al 15 aprile 2020,  fatta eccezione per le materie sopra indicate.

   

Sino al 15 aprile 2020 è da intendersi sospeso – salve le eccezioni indicate – il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; sono sospesi, sempre sino a tale data, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;

Il Presidente della Sezione Civile, quale delegato di questo Presidente per le cause non ancora assegnate, e i Giudici della Sezione Civile per le cause già assegnate,  procederanno alla individuazione (con il decreto non impugnabile previsto dall’art. 83 co. 3 lett. a) del D.L. n.18/2020) dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti  (con particolare riguardo a quelli più risalenti, a quelli in materia di diritti della persona, a quelli in materia di diritto di famiglia) e a trattarle,  anche con l’ausilio del meccanismo descritto nell’art. 83, comma 7, lettera h) :  V. punto 6) del presente decreto;

I colloqui dei Professionisti con il Giudice Delegato e con il Giudice Tutelare sono sospesi sino al 15/4/2020,  salvo specifiche e motivate urgenze con istanze da inviare alle relative Cancellerie, ai relativi indirizzi di posta elettronica;

Con riguardo alle udienze civili relative ai procedimenti urgenti di cui si è detto i Giudici osserveranno le seguenti regole: a) al fine di evitare assembramenti nelle aule di udienza, le udienze saranno tenute secondo un calendario che assicuri gli obiettivi di sicurezza suddetti, con fissazione di un idoneo numero di procedimenti scaglionati in fasce orarie prestabilite e differenziate per ogni singola procedura, con modulazione degli orari in ragione delle attività da svolgere; limiteranno, senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori; fisseranno le udienze istruttorie nella fascia oraria finale dell’udienza, così da evitare la permanenza di testi e consulenti tecnici nelle aree limitrofe a quelle di udienza; garantiranno nell’aula d’udienza che le parti e i testimoni tra di loro, ed a loro volta le parti, i testi e gli ausiliari con il giudice, occupino posizioni tali da garantire il rispetto delle raccomandazioni emanate con DPCM del 4.3.2020 (distanza interpersonale, innanzi tutto); il Giudice si assicurerà che le raccomandazioni ed i relativi obblighi di cui al precedente punto vengano resi noti alle parti ed ai difensori attraverso appositi avvisi sulla porta dell’aula d’udienza, da apporre a cura delle Cancellerie.

E’ auspicabile,  nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti con l’Avvocatura,  il rispetto dell’orario delle udienze e degli specifici incombenti da parte dei difensori,  ai fini del perseguimento delle finalità di sicurezza anzidette.

Tutti i Giudici del settore civile sono comunque autorizzati a procedere sin dalla data del presente decreto alla trattazione degli affari ritenuti urgenti – nonché dei procedimenti da trattare nel periodo 16 aprile – 30 giugno 2020 –  facendo ricorso al meccanismo  descritto nell’art. 83, comma 7, lettera h) :  per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,  mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice; a tale riguardo andranno seguite dal Giudice tutte le prescrizioni di cui alla lettera h);  il Presidente di Sezione e il Magrif addetto al civile cureranno la predisposizione di modelli al riguardo, innanzi tutto di modello del decreto contenente le prescrizioni comuni per lo svolgimento dell’udienza scritta, con invito alle parti a redigere le note in forma chiara e sintetica così da contenere esclusivamente le istanze e le conclusioni, come prescritto dalla norma; al riguardo è in corso di stipula un protocollo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Il Presidente di Sezione e  i Giudici della sezione civile provvederanno a completare l’implementazione,  richiedendo, se necessario,  l’intervento del servizio assistenza e del Cisia dei programmi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (Teams, Skype professional)  (dott. Mauro Ianigro; dott. Francesco Valenti); la videoconferenza sarà innanzi tutto utilizzata per le camere di consiglio e le riunioni di sezione;

Il Presidente di Sezione e i Giudici togati e onorari, nel programmare i rinvii di udienze fissate nel periodo emergenziale,  e nel valutare l’urgenza di trattazione dei procedimenti, terranno comunque conto dell’esigenza di  riavviare, nella maniera più efficace, la ripresa del lavoro ordinario,  della prioritaria trattazione delle cause più risalenti   e  degli obiettivi del Programma di Gestione;

Il Presidente di Sezione, i Coordinatori, i Giudici togati e onorari sono autorizzati a svolgere l’attività lavorativa limitando  la loro presenza presso la sede dell’Ufficio,  anche con  turni, e a rotazione,  per lo svolgimento delle attività non sospese, comunque sempre garantendo la reperibilità;

I Giudici del settore penale sono autorizzati a utilizzare, ove possibile, modalità di collegamento a distanza per le udienze di convalida di fermi e arresti  e di rito direttissimo e per tutti gli altri casi in cui si ritenga opportuno o necessario ai sensi dell’art. 83 co. 12,  D.L. n.18/2020 secondo cui  “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata ove possibile mediante videoconferenze  o con collegamenti da remoto”;  al riguardo, ha offerto disponibilità in ordine alla necessaria strumentazione per la videoconferenza l’Ufficio del Giudice di Sorveglianza di Viterbo;  tutti  i Giudici del settore penale sono  autorizzati a implementare nei computer in uso i sistemi Teams e Skype Professional, anche richiedendo l’ausilio di  Magrif e Cisia per le necessarie utilizzazioni per il lavoro da remoto e in teleconferenza (Magrif il dott. Giacomo Autizi); potrà essere stipulato apposito protocollo al riguardo con il Consiglio degli Avvocati di Viterbo;

I Giudici del settore penale terranno udienza nei procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 cpp previo provvedimento motivato con il quale,  su richiesta di parte,  se ne dichiari l’urgenza. 

E’ autorizzato il deposito telematico di atti nel settore penale, sentiti il Procuratore della Repubblica e i Coordinatori Settore Dibattimento e Ufficio Gip/Gup.

      I Giudici sono invitati ad attenersi alle seguenti disposizioni:

Gli Avvocati potranno inviare richieste telematiche alle cancellerie del Dibattimento, dell’Ufficio g.i.p./g.u.p., delle misure di prevenzione e della Corte di Assise, nonché alle segreterie della Procura della Repubblica. Le richieste dovranno rispettare i requisiti di ricevibilità qui di seguito tassativamente indicati: 

a) provenienza dalla casella PEC dell’Avvocato richiedente; 

b) indicazione -anche nell’oggetto- del numero di R.G.N.R. del procedimento (ed eventualmente del magistrato, ove noto), nome dell’assistito e veste processuale; 

c) l’atto da depositare dovrà essere integralmente formato e sottoscritto in modalità analogica, scansionato ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, in formato *.pdf e firmato digitalmente con modalità PADES; nei casi di nuova nomina (ovvero nomina non ancora in atti), essa nomina (o la procura speciale dell’assistito) dovrà essere allegata in autonomo file in formato pdf, anch’esso firmato digitalmente, contenente la scansione della nomina o procura con autentica della sottoscrizione. 

L’originale analogico della  nomina dovrà essere depositato in cancelleria ad emergenza conclusa. Per i casi di nomina dal carcere, dovrà essere allegata la PEC con la quale il COA ha comunicato l’avvenuta nomina, proveniente dall’ufficio matricola; il messaggio dovrà eventualmente contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione della parte al P.S.S. ovvero attestazione del difensore inerente l’avvenuta presentazione della domanda. Dovrà essere inviato un messaggio PEC per ogni singola richiesta o deposito, anche nello stesso settore. Sarà onere degli Avvocati conservare gli originali analogici degli atti e, qualora dovute, delle marche da bollo debitamente annullate, al fine di produrli per l’inserimento nel fascicolo ad emergenza terminata.  Tutte le comunicazioni e i depositi di cui al presente Protocollo dovranno essere effettuate tra le ore 8:30 e le ore 12:30 dei giorni dal lunedì al sabato; le richieste inviate successivamente a tale orario saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo successivo (farà fede l’orario del messaggio di consegna della PEC). La Cancelleria apporrà il timbro del “pervenuto” e sottoporrà immediatamente al giudice gli atti che richiedono l’adozione di provvedimenti; il termine per provvedere deve intendersi decorrente dalla data del pervenuto. Il Tribunale di Viterbo riceverà, in relazione alle incombenze di cancelleria, le seguenti tipologie di atti: liste dei testimoni, consulenti e periti ex art. 468 c.p.p.; dichiarazioni di costituzione di Parte civile, ovvero del Responsabile civile; istanze in materia (modifica, revoca) cautelare reale e personale (escluse le impugnazioni di qualsiasi tipo e i riesami); memorie ex art. 121 c.p.p.; istanze di rinvio; anticipazione richieste di riti alternativi. 

Con riguardo all’ UFFICIO GIP/GUP,  le istanze in materia cautelare personale e reale; le istanze di rinvio delle udienze; le richieste di riti alternativi anche a seguito di notifica di giudizio immediate; il deposito di deduzioni  successivamente alla richiesta di incidente probatorio ex art. 396 c.p.p. 

Ciò in via temporanea,  sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria.

13) Con riguardo all’Ufficio del Giudice di Pace, tutte le udienze civili e penali sono rinviate a date successive al 15/4/2020. La richiesta di eventuale accesso all’Ufficio per attività urgenti, o qualsiasi richiesta per attività urgenti, devono essere trasmesse a mezzo PEC.

La comunicazione del rinvio dei processi innanzi al Giudice di Pace sarà inserita sul sito web del Tribunale di Viterbo.

14) A parte le iniziative personali di salvaguardia della salute, resta fermo l’obbligo, da parte di ciascun magistrato o personale amministrativo, in caso di accertamento di contagio da Covid-19 dello stesso o di stretto familiare,  di segnalare immediatamente alla Presidenza o alla Dirigenza l’insorgenza della patologia onde permettere l’attivazione delle sequenze procedimentali previste, di competenza del medico competente e del RSSPP,  ai fini  della limitazione del pericolo di contaminazione sul posto di lavoro, a tutela di sé e degli altri;

15) Tutti i magistrati e il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell’attività d’ufficio, si ribadisce,  è tenuto al rispetto delle regole più volte comunicate dalle competenti Autorità,  innanzi tutto,  di distanziamento personale;

L’Ufficio non appena li riceverà,  procederà alla distribuzione dei presidi, quali mascherine, prioritariamente a quei settori che espongono il magistrato o il dipendente al maggior contatto con soggetti esterni;

Sono in corso di attuazione a cura della Dirigenza  specifiche direttive per l’espletamento del “lavoro agile” da parte del Personale Amministrativo. Con Ordine di servizio  pubblicato sul Sito Web sono state indicate le presenze del personale amministrativo presso uffici e cancellerie (presidi).

Per quanto riguarda le Procedure Esecutive, la Volontaria Giurisdizione   e  l’Ufficio NEP, si è provveduto con separati provvedimenti  pubblicati sul Sito Web.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul Sito web del Tribunale. 

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale e all’Ufficio del Giudice di Pace, al Procuratore della Repubblica, al Questore di Viterbo, al Comando Provinciale dei Carabinieri,  al Dirigente Amministrativo,  e  a tutto il Personale amministrativo.

Si comunichi al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Viterbo, 23 marzo 2020 

Il Presidente de Tribunale
Maria Rosaria Covelli

 


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