Viterbo – Emergenza Coronavirus, le misure adottate dal tribunale di Viterbo.
Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica comunicano, con riferimento all’emergenza da Covid 19 (c.d. Coronavirus) ed in applicazione del decreto legge n. 11 del 8.3.2020, che, nel periodo intercorrente fra il 9.3.2020 ed il 22.3.2020, non saranno tenute le udienze dei procedimenti civili e penali presso il tribunale e presso l’ufficio del giudice di pace di Viterbo. Le udienze saranno rinviate d’ufficio a data successiva al 22.3.2020.
Inoltre, secondo quanto indicato dal citato decreto legge, durante il periodo stesso rimarranno sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto riferibile ai procedimenti pendenti.
Tale sospensione registrerà alcune limitate eccezioni, caratterizzate da indifferibilità ed urgenza, per le quali si rinvia alla lettura del decreto, che contiene l’elencazione dei procedimenti sottratti al rinvio.
Inoltre, si comunica che mediante provvedimento del 9.3.2020, a firma del presidente del tribunale e del dirigente amministrativo, in coerenza con quanto previsto dal richiamato provvedimento normativo del governo, è stata ridefinito l’orario di apertura al pubblico di uffici e cancellerie per il tribunale e per l’ufficio del giudice di pace.
Questi ultimi, pertanto, saranno accessibili nella fascia oraria 10.30 — 12.00 esclusivamente per il compimento di atti aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, alla luce delle finalità sottese al decreto legge che si traducono nella necessità di limitare al massimo gli accessi dell’utenza, con l’obiettivo di contenere la diffusione del contagio.
Misure Procura
In concomitanza con le note vicende relative alla diffusione sul territorio nazionale del cd. “coronavirus”, al fine di contenere, per quanto possibile, la diffusione del virus attraverso la gestione del pubblico presso i locali della Procura della Repubblica di Viterbo e nel rispetto delle disposizioni a salvaguardia della salute già emanate dal Consiglio dei Ministri, si dispone quanto segue :
1) Richieste e Rilascio certificati
Casellario Giudiziale
L’orario di apertura al pubblico da domani 10 marzo sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12.
Certificati di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 CPP —
Le richieste dovranno pervenire esclusivamente attraverso il servizio on line attraverso il seguente link http://www.procura.viterbo.it/richiesteOnline/rich art335.aspx. . La successiva consegna verrà effettuata tramite PEC per gli avvocati e previo appuntamento, da concordare attraverso il numero telefonico 0761351099, per privati.
2) Istanze dei difensori
Le istanze dei difensori potranno essere inviate all’indirizzo PEC segreteriapm.procura.viterbo(ci),giustiziacert.it indicando , previa acquisizione del certificato ex art. 335 cpp di cui al precedente capoverso, il numero di procedimento e il nome del PM assegnatario.
3) Istanze Ufficio Esecuzioni
Tutte le istanze dirette all’Ufficio esecuzione penali potranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo esecuzioni.procura.viterbo@giustiziace1t.it ovvero a mezzo raccomandata , in questo caso farà fede il timbro di spedizione.
Per informazioni si potrà contattare il funzionario addetto al servizio al numero 0761/351908 ovvero 0761/351081.
4) Ricezione denunce – querele
Il servizio sarà possibile solamente previo appuntamento da concordare attraverso telefonici 0761/351097 e 0761/351902.
5) Ufficio Copie cartacee
Al di fuori di eventuali urgenze da comunicare preventivamente al personale addetto all’Ufficio ( tel. 0761351096), l’Ufficio copie rimarrà chiuse fino a data da destinarsi.
6) Ufficio Copie Digitali (TIAP)
Da domani IO marzo fino a data da destinarsi, l’Ufficio seguirà il seguente orario : da lunedì a venerdì dalle ore IO alle ore 12 secondo fasce orarie concordate. L’accesso sarà limitato per l’acquisizione di documenti aventi carattere d’urgenza , la cui visione nella stanza predisposta potrà avvenire per un massimo di due sole persone contemporaneamente.
Si pregano i difensori di contattare il funzionario addetto all’Ufficio TIAP al numero 0761/351080.
7) Apostille e legalizzazioni
Le richieste dovranno essere depositate all’Ufficio del Casellario giudiziale secondo gli orari di cui al precedente punto 1 e verranno restituite dopo tre giorni.
8) Richieste di liquidazione
Tutte le richieste di liquidazione inerenti all’Ufficio Spese di Giustizia, quali consulenti, periti, custodi ecc, dovranno essere inviate, corredate da idonea documentazione, tramite PEC al seguente indirizzo” dirigente.procura.viterbo@giustiziacert.it”.
Paolo Auriemma
Pocuratore della Repubblica
Direttive gip
Il D.L. 8.3.2020 n. 11 prevede all’art. 1 che a decorrere dall’8.3.2020 e sino al 22.3.2020 le udienze dei processi penali sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22.3.2020, fatta eccezione per il procedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettera g) dello stesso decreto.
L’art. 2 comma 1 del predetto D.L. 11/2020 prevede poi che a decorrere dal 23.3.2020 e sino al 31.5.2020 i capi degli uffici giudiziari adottano la misura organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indiCazioni igienico — sanitarie fornite dal Ministero della Salute.
L’art. 2 comma 2 prevede inoltre che per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari possono adottare diverse tipologie di misure tra cui il rinvio delle udienze a data successiva al 31.5.2020 con le eccezioni di cui alla lettera g) dello stesso comma 2 dell’art. 2.
Ciò significa che dovranno essere necessariamente e comunque trattate:
a) le udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
b) le udienze dei procedimenti nei quali scadono i termini massimi di durata delle misure previsti dall’art. 304 c.p.p.;
c) le udienze dei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (REMS);
Dovranno inoltre essere trattate se ne faranno richiesta espressa imputati, proposti e loro difensori le udienze relative a procedimenti:
1. a carico di persone detenute (per detti procedimenti e non nel caso in cui siano detenuti per altro);
2. in cui siano stati applicate misure cautelari o misure di sicurezza;
3. relativi alla applicazione di misure di prevenzione o nei quali dette misure siano state applicate;
4. nei confronti di imputati minorenni
5. Dovranno inoltre essere trattate su dichiarazione di urgenza effettuata al giudice o dal presidente del collegio su richiesta di parte:
a) udienze dei procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi previsti dall’art. 392 c.p.p. (incidente probatorio).
L’art. 2 comma 4 D.L. 11/2020 prevede poi, con riferimento ai procedimenti sopra indicati, previsti dall’art. 2, comma 2, lettera g), per quanto di rilievo relativamente all’Ufficio GIP:
a) la sospensione del decorso della prescrizione;
b) la sospensione dei termini di fase (art. 303 c.p.p.) delle misure cautelari
c) la sospensione del termine per la pronuncia del riesame (art. 309 co. 9 c. p.p.)
per un tempo che in ogni caso non può protrarsi oltre il 31.5.2020.
Per quanto di rilievo in relazione alle attività dell’Ufficio GIP/GUP, l’art. 2 comma 7 D.L. 11 /2020 prevede espressamente che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e sino al 31.5.2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore DGSIA tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) dell’art. 146 disp. att. c.p.p.
Per quanto riguarda i rinvii d’ufficio disposti ex lege con riferimento ai procedimenti che avrebbero dovuto essere chiamati nelle udienze comprese tra il 9.3.2020 e il 22.3.2020 perché riguardo a tale periodo ha già pensato il legislatore.
Con riferimento alle udienza di convalida degli arresti e dei fermi e per gli interrogatori di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p., tenuto conto di quanto previsto daU’art. 2 comma 7 del D.L. 11/2020 e nello spirito di consentire l’accesso al tribunale al minore numero possibile di persone che non ne abbiano indispensabile necessità, si cercherà di attivare un sistema. di videoconferenza tale da evitare alla Polizia Penitenziaria di effettuare scorte verso il Tribunale e al giudice della convalida di recarsi presso la Casa Circondariale.
Francesco Rigato – Coordinatore ufficio Gip/Gup
Maria Rosaria Covelli – Presidente del tribunale
Disposizioni emergenza Coronavirus
Visto il decreto legge 23.2.20 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti il D.P.C.M. 23.2.20, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6;
Viste le circolari del capo Dipartimento per l’Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 23.2.20, del 26.2.20, del 27.2.20 e del 3.3.20, tutte aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;
Letto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma del 4.3.20 (prot. 8163); Considerati gli esiti della riunione con il R.S.P.P. ed il Medico Competente, tenutasi in data 26.2.20 presso il Tribunale di Viterbo;
Visto il D.L. n. 11 del 8.3.2020, pubblicato in G.U. del 8.3.2020, n. 60;
Ritenuto indispensabile adottare disposizioni di natura organizzativa ulteriori rispetto a quelle già emanate (prot. n. 385 del 27.02.2020) finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso alla luce delle indicazioni provenienti dai documenti anzidetti, con l’obiettivo di assicurare il funzionamento di uffici e cancellerie in coerenza con gli accorgimenti e le cautele ivi precisati;
SI DISPONE
- Orari dei servizi di front–office istituiti presso il Tribunale.
Considerato il concomitante rafforzamento in atto nell’utilizzo da parte di uffici e cancellerie di strumenti di comunicazione telematica con l’obiettivo di promuovere un decremento degli accessi fisici presso il Tribunale, i servizi di front–office, in conformità alla disposizione di cui all’art. 2 comma 2 lett.b) del D.L. 8.3.2020 n. 11, verranno erogati presso il Tribunale e presso l’Ufficio del Giudice di Pace nell’ambito di una fascia oraria massima di un’ora e mezzo, segnatamente dalle ore 10.30 alle ore 12.00, e saranno articolati secondo modalità coerenti con le esigenze sottese all’adozione del presente provvedimento.
Gli orari dei distinti servizi sono precisati nel prospetto annesso a quest’ultimo.
2. Ubicazione dei servizi di front-office e modalità di erogazione del servizio.
Allo scopo di assicurare le necessarie cautele a beneficio del personale e dell’utenza l’ubicazione e le modalità con le quali i servizi sono attualmente erogati potranno prevedere delle variazioni che saranno segnalate con i mezzi e le modalità più congeniali allo scopo (ad esempio l’affissione di apposita cartellonistica) per garantire le indispensabili esigenze di distanziamento fisico. L’ubicazione dei distinti servizi è specificata nel prospetto annesso al presente provvedimento.
3. Potenzimento dei servizi telematici
In applicazione delle dispazioni cui all’art. 2 comma lert 12) del D.L. 8.3.2020 n 11 ed anche alla luce delle indicazioni provenienti dil Presidente della Corte di Appello di Roma (provvedimento del del 4.3.2020 – prot. 81637, considerata la concomitante riduzione dell’orario di apertura al pubblico, che risulta tale da consentire un maggior impegno del personale nell’attività di presidio degli strumenti di posta elettronica, si assicura il rafforzamento di tale attività.
Gli indirizzi di posta elettronica di uffici e cancellerie a disposizione dell’utenza ove far affluire istanze e richieste sono indicati nel prospetto annesso al presente provvedimento.
4. Con riguardo all’Ufficio Unep, ad integmzione del provvedimento del 6/03/2020 per il periodo intercorrente dal 10/03/2020 al 22/03/2020, l’orario che dovrà essere osservato è quello 8,30 – 10,00, nel cui ambito verrà assicrata la ricezione degli atti di notificazione e di esecuzione aventi carattere di urgenza e indifferibilità con scadenza entro il 26/03/2020, in base alla loro natura o per disposizione del giudice.
Si comunica il presente provvedimento ai giudici, al personale amministrativo e al consiglio dell’ordine degli avvocatti e se ne dispone la pubblicazione all’interno del sito web de tribunale, confidando nella rigorosa osservanza di quanto indicato da parte di tutti, rispondendo le finalità cui la presente direttiva è rivolta al comune interesse di fronteggiare con la maggiore efficacia possibile l’emergenza in corso,
Avviso differimento udienze
Si avvisa che alla luce degli artt. l e 2 del d.l. n. 11 del 2020 in vigore dall’8.3.2020, i processi civili la cui udienza è fissata tra il 9.3 e il 22.3.2020, sono rinviati d’ufficio ex lege a data che verrà comunicata alle parti nelle forme di rito.
Faranno eccezione:
– le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
– i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
– i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
– i procedimenti previsti dall’ad. 35 legge 23.12.1978, n. 833 (i TSO);
– i procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22.5.1978, n. 194 (interruzione gravidanza donna minore o incapace);
– i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
– i procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea. 8-nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura (quando il Tribunale è organo di appello)
– tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Si invitano tutti gli interessati che intendano rappresentare motivate ragioni di indifferibilità richiedendo la celebrazione del processo a depositare la relativa richiesta tempestivamente in cancelleria.
Maria Rosaria Covelli – Presidente del tribunale
Eugenio Maria Turco – Presidente di sezione
Direttive dibattimento
Si avvisa che in base al disposto degli ara. 1 e 2 del d.l. n. 11 del 2020 in vigore dall’8.3.2020, i processi penali la cui udienza è fissata tra il 9.3 e il 22.3.2020, sono rinviati d’ufficio ex lege a data che verrà comunicata alle parti nelle forme di rito.
Faranno eccezione:
le udienze di convalida dell’arresto e del fermo;
le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo sopra indicato scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p.;
le udienze dei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezze detentive;
nonché:
le udienze dei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
le udienze dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali siano state disposte misure di prevenzione,
qualora i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda alla trattazione.
Si invitano tutti gli interessati che intendano celebrare il processo a formulare la relativa richiesta in cancelleria tempestivamente.
Si invitano altresì le parti a controcitare i testimoni.
Maria Rosaria Covelli
Presidente del Tribunale
Silvia Mattei
Coordinatore Ufficio Dibattimento
