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Regione – Ferrovie, il protocollo d’intesa

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Regione - La firma del protocollo con Ferrovie

Regione – La firma del protocollo con Ferrovie

Roma –  Il protocollo d’intesa tra regione e Ferrovie per gli investimenti nel Lazio.

PROTOCOLLO DI INTESA

Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, codice fiscale e partita IVA 80143490581 per la quale interviene nel presente atto il dott. Nicola Zingaretti nella sua qualità di Presidente della Regione Lazio, di seguito “Regione” o anche “Regione Lazio”

e

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito “FS”) con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, per la quale interviene nel presente atto il dott. Gianfranco Battisti nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale,

Premesso che:

la Regione Lazio, nell’ambito della propria attività di programmazione ed in coerenza con le politiche dei trasporti e infrastrutturali programmate a livello nazionale e comunitario, intende promuovere il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nel territorio regionale e valutare la realizzazione di una fermata sulla linea ferroviaria Roma-Cassino adeguata agli standard AV;
la Regione Lazio colloca tale intervento tra gli obiettivi prioritari da perseguire al fine dell’ammodernamento e del potenziamento del proprio assetto infrastrutturale, per le ricadute positive in termini di rilancio dell’economia, di sviluppo sociale e di impatto ambientale;
gli interventi infrastrutturali che la Regione intende avviare, infatti, interesserebbero un’area caratterizzata dalla presenza di importanti distretti
industriali e manifatturieri, favorendo il rilancio dell’economia locale e lo sviluppo del turismo in quel territorio.

FS, nell’ottica di contribuire nell’ambito degli obiettivi di cui sopra, attraverso il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, intende favorire la collaborazione tra le Società competenti del Gruppo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Italferr S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l. che provvederanno in autonomia alla stipula di accordi con la Regione atti a sviluppare, secondo i rispettivo ambiti di competenza, nell’ambito delle proprie responsabilità e nel rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento, le analisi e gli studi di fattibilità relativi agli interventi che verranno ipotizzati.

Articolo 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto

Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti intendono promuovere una collaborazione tra le Società competenti del Gruppo FS, nello specifico, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e la Regione Lazio e/o suoi Assessorati/Dipartimenti competenti, volta a valutare la realizzazione di una nuova fermata AV sulla tratta Roma-Cassino.

In particolare, verrà favorito l’avvio di separate interlocuzioni tra la Regione e le predette Società che valuteranno, ciascuna nei propri ambiti di competenza, nel proprio interesse e nel rispetto della normativa, la stipula degli specifici accordi e/o i protocolli necessari per avviare le verifiche e valutazioni tecnico-economiche del progetto.

Articolo 3

Controversie

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

Ogni qualsiasi eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Atto sarà devoluta al Foro di Roma.

La Regione Lazio elegge il proprio domicilio, anche ai fini di ogni comunicazione inerente al presente Protocollo, presso Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7.

FS elegge il proprio domicilio, anche ai fini di ogni comunicazione inerente al presente Protocollo, presso Piazza della Croce Rossa 1

Articolo 4

Durata

Il presente Protocollo avrà durata di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione e può essere prorogato, su richiesta di ciascuna Parte, per un ulteriore periodo concordato fra le stesse, mediante sottoscrizione di apposito Addendumal Protocollo medesimo entro la data di scadenza del presente Protocollo.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi all’altra Parte mediante comunicazione scritta al domicilio eletto.

Articolo 5

Tutela dati personali

In relazione ai dati cui si applica la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni) le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari e si impegnano a conformarsi pienamente alla predetta normativa.

Art. 6 – Modifiche

Il Protocollo potrà essere modificato e/o integrato esclusivamente a mezzo di apposito atto che sarà efficace e vincolante tra le Parti solo se concordato e formalizzato per iscritto.

Art. 7 – Codice Etico

La Regione dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., pubblicato nel sito http://www.fsitaliane.it nella sezione “Chi siamo” sottosezione “Governance – Codice Etico”, che dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettarne i principi. L’eventuale violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel suddetto Codice Etico configura un’ipotesi di risoluzione espressa del presente Protocollo.

Art. 8 – Comunicati al Pubblico

In caso di annunci al pubblico o comunicati stampa successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti dovranno concordare preventivamente le informazioni da fornire al pubblico.

Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra Parte l’obbligo di effettuare una legittima ed obbligatoria comunicazione.

Art. 9 – Conflitto di interessi

Ai fini dell’esecuzione del Protocollo, le Parti confermano l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.

Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Protocollo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all’altra che procederà alle valutazioni del caso.

Nell’ipotesi in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Protocollo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 10 – Brevetti e Marchi

Il presente Protocollo non costituisce a favore della Parte ricevente concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale.

Roma, 23/04/2020

L’Amministratore Delegato e DG Il Presidente Gianfranco Battisti

Ferrovie dello Stato Italiane della Regione Lazio Nicola Zingaretti

 


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