Viterbo – (sil.co.) – Troppe 290 dosi di cocaina trovate assieme a un’ingente somma di denaro nelle tasche di un trentenne, giusta la condanna per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti senza attenuanti.
“Il numero di dosi realizzabili e la somma di denaro contante ritrovata in casa all’interno di un giubbotto, lasciavano intendere una proficua e non esigua attività di spaccio recente”, scrivono gli ermellini, che hanno messo la parola fine alla vicenda giudiziaria di un 33enne arrestato per spaccio il 21 marzo 2017 e condannato in appello alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12mila euro di multa.
Pena che adesso è diventata definitiva, in seguito alla conferma da parte della settima sezione penale della corte di cassazione che ha giudicato inammissibile il ricorso della difesa.
Per la difesa, al pusher non erano state riconosciute le dovute circostanze attenuanti generiche: “Si duole il ricorrente per il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma 5”. Nel ricorso, inoltre, si sosteneva che l’assenza di una specifica motivazione in ordine a quanto emerso in sede di rito abbreviato, avrebbe reso “ingiustificato il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve, avendo valorizzato la corte d’appello unicamente il dato ponderale, pari a 290 dosi di cocaina, di cui una parte destinate ad uso personale”.
“I giudici – si legge nelle motivazioni della sentenza della cassazione – respingono la richiesta di riconoscimento dell’ipotesi lieve attraverso motivazione congrua, che valorizza non solo l’elevato numero di dosi ricavabili dallo stupefacente rinvenuto in sua disponibilità, pari a 290 dosi, ma precisando che il contesto organizzato – per la predisposizione degli strumenti per il taglio ed il confezionamento delle dosi singole – dell’attività di spaccio da questi svolta, e la sistematicità della sua condotta di smercio di stupefacenti, restituivano un quadro di circostanze soggettive dell’azione strettamente legate all’autore, che non consentivano di indurre a ritenere una limitata potenzialità offensiva della condotta di spaccio del reo che, al momento del controllo, deteneva comunque un quantitativo di cocaina utile al confezionamento di centinaia di dosi ed aveva comunque la disponibilità di una significativa somma di denaro contante, a dimostrare una verosimilmente recente attività di proficua vendita di stupefacente”.
