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“In una falegnameria del Poggino la centrale logistica per la fornitura di farmaci a Belcolle”

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Roma - Palazzo Spada, sede del Consiglio di stato

Roma – Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

Viterbo - La cittadella della salute, sede della Asl

Viterbo – La cittadella della salute, sede della Asl

Viterbo – (sil.co.) – Società vince gara per la fornitura di farmaci a Belcolle e altri presidi ospedalieri, ma si scopre che la centrale logistica indicata nell’offerta è una falegnameria del Poggino. 

La concorrente ricorre prima al Tar del Lazio che le dà torto e poi al Consiglio di Stato che le dà ragione, annullando l’aggiudicazione e facendo oggetto la stessa Asl, in quanto stazione appaltante, di una dura reprimenda: “E’ stata violata la par condicio tra concorrenti”.

Il bando per un importo a base d’asta di un milione e 720mila euro in due anni risale a gennaio 2018. Tutto ruota attorno a un requisito considerato fondamentale: l’avere i concorrenti una sede idonea per lo stoccaggio e la gestione dei farmaci. Partecipano la società Plurima e il raggruppamento temporaneo di imprese Demax-Traser. Vince Plurima ma Demax fa ricorso e si scopre che la società vincitrice aveva indicato una falegnameria del Poggino come sede della centrale logistica ma la Asl non se ne era accorta.

Il 24 maggio 2019 il tar respinge il ricorso di Demax. Il 19 agosto 2019 Asl e Plurima siglano il contratto. Il 20 febbraio 2019 si discute il ricorso alConsiglio di Stato della Demax. Il 2 aprile scorso la Asl delibera di ottemperare alla sentenza sottoscrivendo un nuovo contratto, stavolta con la Demax, che era stata esclusa. 

La commissione ha giudicato le offerte senza verificare l’attendibilità di quanto dichiarato dai concorrenti –  si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – ha ritenuto ammissibile e ha assegnato il punteggio all’offerta di Plurima senza premurarsi di verificare la credibilità di quanto dichiarato in sede di offerta, con l’effetto di aver assegnato alla sua offerta il punteggio prendendo in considerazione un immobile del quale non aveva la disponibilità; quando è emersa la problematica oggetto del presente contenzioso, la stazione appaltante ha avallato la modificazione dell’offerta prospettata da Plurima sulla base di giustificazioni inidonee, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, non rendendosi neppure conto che il secondo manufatto, oggetto del contratto preliminare di locazione, non poteva giustificare il rispetto della tempistica per la quale la commissione di gara aveva assegnato i punteggi”,

“La Centrale di logistica indicata da Plurima – ha contestato Demax – risultava ubicata in strada Poggino 75, dove l’unico immobile ivi presente non era nella disponibilità della controinteressata e risultava essere destinato a sede legale di un’attività di falegnameria, il cui legale rappresentante dichiarava di avere in essere con la proprietà un regolare contratto di locazione commerciale registrato; inoltre, tale immobile doveva ritenersi inidoneo per dimensioni (434 mq) allo svolgimento del servizio a base di gara e altresì indisponibile all’offerente, con conseguente falsità nella dichiarazione della propria offerta tale da dover comportare l’esclusione dalla gara; infine, lo stato di attuale destinazione dell’immobile a falegnameria lo rendeva non trasformabile ed agibile amministrativamente per lo svolgimento delle attività previste dal bando, nel termine massimo di 180 giorni previsto a pena di esclusione dalla lex specialis, e tantomeno nel termine di 28 giorni continuativi indicato in sede di gara da Plurima per allestire la centrale logistica, termine sulla base del quale era stata valutata la sua offerta”.

In risposta a tali rilievi la controinteressata si è limitata a sostenere di aver indicato, per mero refuso, nella propria offerta l’immobile da destinare a centrale, come ubicato in via del Poggino al civico 75, anziché nell’effettiva ubicazione della medesima strada ma “s.n.c.”, allegando un contratto preliminare di locazione, privo di data certa, a giustificazione dell’effettiva allocazione del bene immobile. 

“In ogni caso, l’immobile al civico 75, non era certamente nella disponibilità di Plurima, sicché la valutazione della commissione risulta palesemente viziata; quello senza numero civico, che secondo l’aggiudicataria sarebbe stato in concreto offerto, non era sicuramente compatibile con il cronoprogramma per l’esecuzione del servizio offerto in gara in quanto in corso di costruzione. Quest’ultima, infatti, prima ancora che venisse stipulato il contratto, si è premurata di reperire un altro immobile da adibire a Centrale logistica, sulla Tuscanese, in quanto nessuno dei due locali siti in strada Poggino poteva garantire il rispetto l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto nei termini da essa stessa offerti in sede di gara”, viene sottolineato nella sentenza.

E ancora: “Poiché in una gara di appalto l’offerta deve essere certa, seria, costituendo dal lato negoziale la proposta di contratto, non può ammettersi che un concorrente dichiari di voler eseguire il servizio secondo determinate modalità che presuppongono l’utilizzazione di un immobile senza averne la disponibilità giuridica. Ammettere il contrario significherebbe consentire la presentazione di un’offerta indeterminata, incerta nel proprio contenuto, condizionata alla disponibilità del bene, che viola non solo il principio della par condicio tra i concorrenti, ma che lede anche il legittimo affidamento della stazione appaltante circa la serietà dell’offerta contrattuale“.

Chiudendo la querelle, il Consiglio diStato ribadisce: “Sussistono, nel caso di specie, gravi vizi anche nella fase procedimentale. La commissione di gara, infatti, ha assegnato i punteggi correlati alla Centrale logistica (che non è solo un’entità virtuale, come pure sostenuto in giudizio, ma è collocata all’interno di un magazzino che deve contenere beni da fornire alle strutture ospedaliere e alle Asl) senza neppure premurarsi di verificare l’attendibilità di quanto indicato dalle concorrenti in sede di offerta, non accorgendosi, quindi, che l’immobile destinato a magazzino offerto da Plurima non era nella sua disponibilità, e che, quindi, l’offerta di Plurima presentava gravi vizi ai fini dell’ammissibilità. Neppure dopo che Demax aveva sollevato la problematica ha approfondito la questione consentendo, di fatto, a Plurima di modificare l’offerta in sede di gara, in violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta e della par condicio tra i concorrenti”.


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