Ronciglione – (sil.co.) – Investe un centauro che viaggia a bordo di uno scooter, condannato in via definitiva a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione per tentato omicidio un 39enne.
L’imputato ha presentato ricorso in cassazione contro la sentenza con cui, il 14 novembre 2017, la corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza del 12 maggio 2017 del gip del tribunale di Viterbo. Giudicato con il rito abbreviato, il 39enne ha potuto usufruire dello sconto di un terzo della pena.
I fatti sono avvenuti a Ronciglione il 7 agosto 2013. Secondo l’accusa, il 39enne avrebbe volontariamente indirizzato la propria autovettura contro lo scooter condotto dalla vittima che, a causa dell’impatto col veicolo, è caduto, finendo schiacciato contro un muro perimetrale, riportando lesioni personali giudicati guaribili in sei giorni. A nulla è servito all’imputato invocare la circostanza attenuante della provocazione.
Prima del processo, il giudice per le indagini preliminari, oltre ad acquisire la documentazione medica richiesta dal pm, aveva disposto una propria perizia per verificare l’entità delle lesioni, dando ingresso alla nuova documentazione anche come materiale di indagine utile per verificare “la riconducibilità delle lesioni con il fatto per cui è procedimento”, come testualmente cristallizzato in uno dei quesiti.
La difesa, nel ricorso, ha contestato le “dichiarazioni cosiddette confessorie”, raccolte dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto: “Possono reputarsi confessorie solo per quanto concerne la manovra di volontario urto del ciclomotore attuata, mentre l’imputato aveva escluso, in quella sede, di avere voluto determinare la morte della persona offesa”.
La difesa ha lamentato quindi l’erronea qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, alla luce della prognosi di soli sei giorni, della mancanza della prova dell’animus necandi nonché dei rituali rilievi descrittivi dell’incidente stradale, delle sommarie informazioni di eventuali testimoni, della documentazione fotografica, del sequestro e di una perizia sui mezzi coinvolti.
“Nemmeno esiste – secondo il difensore del 39enne – alcun rilievo di polizia giudiziaria da cui desumere l’assenza di tracce di frenata, dato invece valorizzato dai giudici onde ricavare l’intenzione omicida”.
“In termini generali – si legge nelle motivazioni della sentenza – la giurisprudenza di questa corte ha diuturnamente affermato che le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a norma dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non possono essere utilizzate nel dibattimento, ma possono essere prese in considerazione nel giudizio abbreviato, attesa la natura peculiare dello stesso, caratterizzato dallo svolgimento allo stato degli atti. La richiesta di tale giudizio, infatti, implica la rinuncia a sollevare eccezioni sulla ritualità degli atti in base ai quali è documentato (lo svolgimento delle indagini e la raccolta delle fonti di prova, ndr), anche se trattasi di atti compiuti dalla polizia giudiziaria che non sarebbero di per sé utilizzabili in un eventuale accertamento dibattimentale”
“Il caso in esame è ritenuto espressione di diretta intenzionalità omicida, per avere l’imputato investito frontalmente con la sua vettura il ciclomotore guidato dalla vittima al fine di provocarne la caduta e così cagionargli ferite mortali, come manifestato anche dall’impeto veemente, così definito in sentenza, con cui l’imputato aveva continuato a scagliare il veicolo contro la vittima, già atterrata, sicchè soltanto una casualità – cioè l’essersi il telaio del ciclomotore incastrato sotto la vettura impedendone l’avanzamento – aveva scongiurato conseguenze letali”.
In conclusione: “Il 39enne aveva previsto e voluto, in maniera equipollente, la morte ovvero il grave ferimento della vittima, atteggiamento psicologico compatibile con l’omicidio tentato. E in tema di tentato omicidio la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non é circostanza idonea ad escludere di per sé l’intenzione omicida, laddove riferibile a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa”.
