Viterbo – L’interprete dimentica di tradurre la sentenza, la difesa non può impugnare la violazione al posto dell’imputato. Definitiva la condanna a due anni e quattro mesi e ottomila euro di multa per spaccio a carico di un 39enne di nazionalità marocchina che non parla la lingua italiana. Avrebbe dovuto essere lui, e non il suo avvocato, a sollevare la questione.
L’imputato, con precedenti, arrestato il 14 febbraio 2018 per detenzione ai fini di spaccio di hashish, è stato condannato in primo grado a due anni e quattro mesi e ottomila euro di multa il 6 luglio di due anni fa (con lo conto di un terzo della pena del rito abbreviato) davanti al gup del tribunale di Viterbo e il 25 febbraio 2019 in appello. Sentenza, quest’ultima, confermata il 6 dicembre 2019 dalla settima sezione penale della corte di cassazione presieduta dal giudice Fausto Izzo.
La difesa aveva presentato ricorso contestando l’omessa traduzione della sentenza di primo grado, che avrebbe impedito all’imputato di proporre istanza di concordato, non essendo stato in grado – non comprendendo la sentenza di primo grado – di valutare ed avanzare la richiesta di concordato che singolarmente il difensore non poteva proporre perché sprovvisto di procura speciale e che l’imputato avrebbe rilasciato ove avesse compreso il contenuto della prima sentenza.
La cassazione ha rigettato il ricorso giudicandolo inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. “Dagli atti compulsati dalla corte d’appello, peraltro, risultava che l’avviso di fissazione del giudizio per l’udienza del 25maggio 2018, a seguito della richiesta di definizione con il rito abbreviato, presentata dal difensore, venne tradotta in lingua araba”, sottolineano gli ermellini.
“A tale udienza, peraltro, l’imputato risultava assistito da interprete e, per suo tramite, aveva manifestato la volontà di vedere definito il giudizio a suo carico con il rito alternativo richiesto dal difensore. Nel corso della stessa udienza, l’interprete era stato incaricato di tradurre il contenuto della sentenza, sia in forma scritta che orale, ma dagli atti non risultava avesse ottemperato a tale impegno”, viene spiegato.
“I giudici di appello – ricorda la cassazione – hanno respinto l’eccezione difensiva, riproposta in sede di legittimità, richiamando la prevalente giurisprudenza di questa corte secondo cui spetta in via esclusiva all’imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell’obbligo di traduzione della sentenza, al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l’esercizio di un autonomo potere di impugnazione”.
“L’eccezione di violazione dell’obbligo di traduzione della sentenza è un atto personalissimo che deve essere compiuto in maniera espressa dall’imputato, il quale ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio’ovvero al fine di presentare una richiesta’ o una memoria nel corso del procedimento. Proprio tale previsione rende evidente come, nell’ottica del legislatore, la richiesta debba essere veicolata personalmente dall’imputato e non dal suo difensore, garantendo al primo il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete per comunicare con il secondo in vista della presentazione, evidentemente personalmente e non a mezzo del difensore, della richiesta, termine in cui possono essere ricompresi tutte quelle istanze che presuppongono l’esercizio di prerogative personalissime, quali, appunto, l’eccezione di mancata traduzione della sentenza”.
“La mancata proposizione personale dell’eccezione da parte dell’imputato alloglotta assistito da interprete non può essere surrogata dalla dichiarazione fatta dal difensore in udienza, sia pure in presenza dell’interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio dell’imputato l’assenso implicito all’eccezione”, la conclusione.
