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“Mercato settimanale al via dal 15 maggio”

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Assemblea dell'Ato - L'intervento di Fabio Menicacci

Assemblea dell’Ato – L’intervento di Fabio Menicacci

Soriano nel Cimino – “Mercato settimanale al via dal 15 maggio”.

Emanata l’ordinanza a firma del sindaco di Soriano nel Cimino Fabio Menicacci con decorrenza dal 9 maggio con ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione del Covid-19 in materia di commercio su aree pubbliche e orario degli esercizi commerciali.

“E’ ripresa – si legge nel documento – su tutto il territorio comunale l’attività del commercio su aree pubbliche limitatamente al settore alimentare e solo su posteggio assegnato;

I posteggi del settore alimentare del mercato settimanale, i quali riprenderanno l’attività dal 15 maggio 2020, sono trasferiti presso il parcheggio di Via del Callarozzo (Taverna dei Frati).

 Tutta l’attività del commercio su aree pubbliche dovrà essere svolta nel rispetto del distanziamento e di tutte le disposizioni emanate dal Ministero della Salute;

Con decorrenza dall’11 maggio 2020 al 17 maggio 2020 gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività è disciplinata come segue: attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili:
ore 07,00 -19,00; tabaccherie e panifici: ore 7,30-19,00; attività commerciali per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell’11.03.2010, DPCM del 10.04.2020 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio: ore 8,30 – 19,00;

Attività di solo asporto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alla caffeteria: ore 7,00-19,00; attività di solo asporto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatemente alla ristorazione :ore 12,00-21,30; attività di solo asporto per attività artigianali di pizzeria a taglio e similari: ore 12,00-21,30″

Inoltre: “si ricorda che, come previsto dal DPCM del 26.04.2020 le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.

La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through) mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze”.

E ancora: “In relazione alle FAQ fase della Regione Lazio: “Per ragioni e nei limiti della necessità, contemperando quindi anche oggettive esigenze alimentari, di convenienza, nonché di vicinanza e/o accessibilità del punto vendita rispetto alla propria abitazione, si può fare la spesa in un Comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova.

Sono comunque vietati gli spostamenti extraregionali, se non per comprovate esigenze di lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute”.

Il provvedimento invita “i destinatari a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del Covid-19” e avverte “che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 nr.19 compresa altresì la sospensione dell’attività ove previsto”.


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