Viterbo – Partono le procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previsti dal decreto legge del 19 maggio di contrasto alle conseguenze economiche dovute all’emergenza Coronavirus.
Le domande possono essere presentate fino al 15 luglio seguendo l’ordine alfabetico stabilito dal ministero dell’interno.
Le modalità per la presentazione delle domande di emersione dei rapporti di lavoro sono disciplinate dal decreto interministeriale 27 maggio 2020, pubblicato in gazzetta ufficiale 137 del 29 maggio 2020, e riguardano cittadini italiani, dell’Unione europea, ed extracomunitari.
Braccianti agricoli – Foto di repertorio
Le possibilità previste per l’emersione dei rapporti di lavoro
Il decreto di maggio prevede due possibilità. I datori di lavoro italiani o stranieri possono sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolare stabilito con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020. Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 potranno invece chiedere un nuovo permesso della durata di sei mesi.
Roma – Il ministero dell’Interno – Viminale
Le procedure per la presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio presso
Lo sportello unico per l’immigrazione delle prefetture, e riguarda i datori di lavoro che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari. “I datori di lavoro – spiega in una nota il ministero dell’interno – devono essere cittadini italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30 mila euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20 mila euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27 mila euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi”.
“I cittadini stranieri – prosegue la nota del ministero – devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..)”.
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio dalle ore 7 alle 22 all’indirizzo internet previsto, utilizzando il sistema di identificazione digitale Spid, seguendo poi le istruzioni presenti sul manuale utente.
Una volta inviata la domanda il portale genera una ricevuta che attesta la presentazione. Copia della ricevuta va presentata al lavoratore. Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà però pagare un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 che potrà trovare presso gli sportelli bancari, gli uffici postali. Il modello si può scaricare anche dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Lo sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza, “convocherà le parti – spiega il ministero dell’interno – per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla questura tramite gli uffici postali. I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.
Le domande si possono presentare anche tramite le questure. “Gli stranieri irregolari – aggiunge infatti il ministero dell’interno – con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Le indicazioni operative sono contenute nella circolare del dipartimento della pubblica sicurezza 30 maggio 2020″.
Un cantiere di lavoro – Foto di repertorio
“Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno – sottolinea il dicastero della ministra Luciana Lamorgese – presso i 5700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30 euro. Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a 130 euro a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (Rect 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate”.
Per poter ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente oppure di un’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine. Dovranno poi essere presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 e comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.
Operai al lavoro – Foto di repertorio
I settori interessati
I settori interessati dall’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo sono:
– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Agricoltura
Inoltre per i primi 8 giorni lavorativi gli accessi agli uffici postali “sportello amico” sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.
Al momento della consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente tutta una serie di specifiche di sicurezza. Subito dopo lo straniero verrà convocato presso la questura per l’esame della richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro nel momento in cui lo straniero, entro sei mesi dal rilascio del permesso, abbia ottenuto un contratto di lavoro.
Daniele Camilli
– Le schede illustrative del ministero dell’interno




