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Falcia pedone e dice che alla guida c’era la moglie incinta, condannato per omicidio colposo e calunnia

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

Tarquinia – (sil.co.) – Falcia pedone e dice che alla guida c’era la moglie incinta, condannato per omicidio colposo e calunnia.

E’ stata confermata in via definitiva dalla cassazione la condanna per omicidio colposo e calunnia a carico di un 44enne di Tarquinia rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto in via VI Novembre verso le 9,30 del 4 febbraio 2011. L’investitore ha anche detto che la vittima stava attraversando la strada “con le mani in tasca e girato dall’altra parte”. 

L’uomo, condannato in primo grado dal tribunale di Civitavecchia, si è visto confermare la sentenza dalla corte d’appello di Roma il 6 giugno 2018. L’imputato ha quindi presentato ricorso in cassazione, che lo ha rigettato in seguito all’udienza celebrata lo sorso 12 febbraio, con motivazioni pubblicate il 20 maggio. 

Al momento dello schianto, l’auto condotta dal 44enne, con a bordo la moglie, avrebbe proceduto a velocità moderata lungo un tratto di strada rettilineo, nel centro cittadino, munito di diversi attraversamenti pedonali. In prossimità di uno di essi, impegnato nell’attraversamento della carreggiata da sinistra verso destra rispetto alla visuale dell’automobilista, si trovava il pedone, il quale veniva urtato dal veicolo in movimento e proiettato violentemente a terra ad una distanza di circa due metri dalle strisce pedonali, perdendo la vita a causa del forte impatto con la vettura e con l’asfalto.

L’imputato, nella immediatezza dei fatti, ammise di essere stato responsabile dell’investimento. Successivamente però, in sede di interrogatorio reso in data 8 aprile 2011 alla polizia, su delega del pm, ha ritrattato la prima versione, sostenendo che alla guida ci fosse la moglie e che inizialmente aveva preferito coprire la colpevolezza della donna, incinta al settimo mese, per evitarle ulteriori ansie dopo l’incidente. Durante il processo, invece, ha detto di avere dichiarato il falso per scagionarsi, consigliato, a suo dire, dal proprio legale.

Secondo quanto riportato nel ricorso in cassazione dagli attuali difensori: “La condotta della vittima, repentina ed improvvisa, con attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, avrebbe reso impossibile per il ricorrente evitare l’impatto. Nessun addebito di colpa potrebbe essere mosso all’imputato che non ha violato alcuna norma del codice della strada”. La corte di merito, insomma, non avrebbe tenuto conto in alcun modo della concorrente condotta colposa del pedone, che sarebbe sbucato all’improvviso da dietro una vettura parcheggiata, rendendo inevitabile l’impatto.

Riguardo all’accusa di calunnia, secondo la difesa il 44enne avrebbe incolpato la moglie “nell’esclusivo esercizio del diritto di autodifesa”, “senza alcun intento calunniatorio ma con il solo fine processuale di difendersi” e “nessun procedimento penale è stato mai iscritto a carico della moglie”.

“Quanto al primo motivo di ricorso – dicono gli ermellini – il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle immediate vicinanze”. 

E ancora. “Anche ammettendo che il pedone avesse attraversato la strada ‘con le mani in tasca e girato dall’altra parte’, come dichiarato dall’imputato, questo non avrebbe esonerato il conducente dall’adoperare la doverosa prudenza nel condurre la vettura in prossimità di un attraversamento pedonale. Quanto alla presenza dell’autovettura parcheggiata sulle strisce pedonali, che avrebbe ostacolato la visuale del conducente, la corte di merito ha evidenziato come tale circostanza imponeva ancora maggiore cautela da parte dell’imputato”.

Infine la calunnia. “E’ venuta ad esistenza nel momento della falsa incolpazione e il fatto che non sia stato iniziato un procedimento penale a carico della consorte dell’imputato è irrilevante, essendo sufficiente l’astratta possibilità dell’incriminazione della persona calunniata. Quanto ai rapporti tra falsa incolpazione e diritto di difesa, la corte di merito ha correttamente richiamato l’orientamento in base al quale, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, l’imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia nella ipotesi in cui, oltre a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico, assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere terzi di cui conosce l’innocenza”, ribadiscono i giudici di terzo grado. 


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