- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Le amputano due dita del piede andate in cancrena, cinquantamila euro di risarcimento

Condividi la notizia:

Il tribunale di Viterbo

Il tribunale di Viterbo

Angelo Di Silvio

L’avvocato della vittima, Angelo Di Silvio

Viterbo – (sil.co.) – Curata da un falso medico della Asl, a 46 anni le amputano due dita del piede sinistro andate in cancrena. Dopo dieci anni, sono stati condannati in solido la Asl di Viterbo e il professionista, in realtà un podologo, sospeso nel 2011 per esercizio abusivo della professione medica. 

Era il 2010. Il dottore è lo stesso “mago del piede diabetico” salito agli onori delle cronache l’anno successivo alla doppia amputazione, quando fu denunciato dai Nas e sospeso da ogni incarico professionale in quanto podologo, appunto, e non podoiatra. Non un medico, insomma, pur rivendicando una laurea spagnola e una specializzazione made in Usa. Ciononostante in forza alla Asl di Viterbo dal 2008.

Adesso, a distanza di dieci anni da quando la vittima si è ritrovata suo malgrado con due dita del piede in meno, la Asl e Franco Ovidi, 59 anni, di Terni, sono stati condannati dal giudice Paolo Bonofiglio a risarcire in solido la vittima, cui il tribunale civile di Viterbo ha riconosciuto danni per quasi cinquantamila euro. 

Per la precisione 46.049,26 euro, più gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza (cioè ieri, 7 luglio 2020) sino al saldo. 

Parte offesa, assistita dall’avvocato Angelo Di Silvio, una donna, oggi 56enne. Nel giugno 2010, si era sottoposta a cure mediche presso la Asl di Viterbo, come risulta dal referto di visita ambulatoriale presso il centro di diabetologia del primo giugno 2010 a firma del dottor Ovidi e dalla cartella clinica di ricovero presso l’ospedale di Belcolle dal 4 giugno al 9 luglio 2010.  

Secondo quanto verificato dal perito, la paziente “era affetta da diabete mellito insulino dipendente complicato da neuropatia ed arteriopatia periferica e presentava una lesione ulcerativa nel I dito del piede sinistro, regione mediale, ed una lesione interdigitale del V dito del piede sinistro”. 

Tuttavia, in esito alle cure prestate, “in base a quanto emerso dalla disamina della documentazione sanitaria, non si è verificata la risoluzione del quadro clinico, anzi, si è assistito al peggioramento della sintomatologia con progressione della patologia locale tanto da rendere necessaria l’amputazione sia del I che del II dito del piede sinistro, eseguite rispettivamente presso l’ospedale di Pisa e presso quello di San Giovanni Rotondo”. 


Articoli: Falso medico alla sbarra per truffa – In cura da falso podologo, le amputano due dita – Scoperto falso podologo


“Una lesione guaribile, se trattata adeguatamente”

Con riferimento specifico alle prestazioni sanitarie della Asl di Viterbo, il consulente tecnico d’ufficio ha evidenziato che “manca un adeguamento della terapia insulinica che avrebbe dovuto essere effettuata a causa del peggioramento dei valori glicemici causato dall’infezione in atto: in pratica, Ovidi ha impostato una terapia sostanzialmente locale senza curarsi della situazione clinica generale e senza pensare che la risoluzione dell’infezione al piede non può prescindere dall’ottenere un controllo glicemico quantomeno discreto”.

Inoltre “l’utilizzo dei prostanoidi appare inadatto al quadro clinico: detta terapia, infatti, è opportuna nei quadri caratterizzati da insufficienza vascolare grave caratterizzata da occlusione pressoché completa dei vasi, fatto non presente nella paziente i cui ecocolordoppler arteriosi agli arti inferiori, effettuati nei successivi ricoveri presso altri nosocomi, hanno sempre confermato la pervietà dei vasi arteriosi”.

Con riferimento specifico alla terapia chirurgica escissionale, “non c’è una descrizione su come sia stata effettuata, quali accorgimenti siano stati presi per rendere il processo più accurato e sterile possibile”, fermo restando che “nella maggioranza dei casi, una lesione come quella diagnosticata alla paziente, se trattata tempestivamente ed adeguatamente, determina una risoluzione positiva del quadro”. 


“Trattamento chirurgico insufficiente”

Per altro verso, risultando la diagnosi tempestiva, “è evidente che il trattamento chirurgico deve essere stato insufficiente: tale affermazione non può essere smentita dalla documentazione sanitaria poiché, come detto, non vi sono informazioni relativamente a come sia stata materialmente realizzata la procedura”. 

Il perito ha quindi concluso, affermando che “le attuali condizioni fisiche in cui si trova la perizianda sono riconducibili all’inadeguato trattamento della lesione ulcerativa al I dito del piede sinistro che non solo non ha permesso la guarigione del quadro patologico ma ha determinato un progressivo e rapido peggioramento con conseguente necessità di amputazione del I e II dito del piede sinistro”; d’altro canto, “se la paziente fosse stata trattata in maniera adeguata vi sarebbe stata una elevatissima probabilità di guarigione senza la necessità di procedere all’amputazione delle dita e non sarebbero residuati postumi permanenti normativi dell’integrità psicofisica”.


Il successivo allontanamento del podologo, evidenzia profili di negligenza della Asl” 

Nella sentenza viene evidenziato come l’ospedale risponda a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente “sia per fatto proprio ex art. 1218 cc., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, sia per fatto altrui ex art. 1228 cc., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale, essendo sufficiente il nesso di occasionalità necessaria tra l’esecuzione della prestazione e il danno (v. Cass. 1620/2012)”. 

E ancora: “La circostanza per cui il sanitario sia stato successivamente allontanato per mancanza di titolo idoneo non vale affatto ad escludere la responsabilità dell’ente, quanto semmai ad evidenziarne ulteriori profili di grave negligenza. Anche a voler prescindere dal disposto di cui all’art. 652 cpp, la pronuncia assolutoria nelle more resa, è irrilevante ai fini della responsabilità risarcitoria, che prescinde dalla configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione”. 


Un quadro non più modificabile”

Il ctu ha verificato che “a causa dei trattamenti effettuati è documentato un periodo di inabilità temporanea assoluta quantificabile in giorni 42, durante il quale la paziente ha necessitato di essere ricoverata presso l’ospedale di Pisa prima e quello di San Giovanni Rotondo poi per essere sottoposta ad interventi chirurgici; a questo va aggiunto un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 40, periodo nel quale è stata trattata presso l’ospedale di Belcolle di Viterbo in regime di day hospital e uno ulteriore di giorni 90 al 50% per il recupero funzionale”. 

I postumi permanenti consistono nell’“amputazione del primo e secondo dito del piede sinistro nonché un’ulcera plantare localizzata a livello del II metatarso”, che “hanno aggravato lo stato di salute preesistente”, ripercuotendosi “in maniera concorrente con la neuropatia” e “determinando un aggravamento della condizione patologica preesistente”. 

Tale aggravamento è valutato nella misura del 10%. L’ulcera plantare “non si è ancora risolta nonostante la terapia”, nonostante siano “passati ormai otto anni dai fatti di causa”, talché “è evidente che, con ogni probabilità, non si potrà ottenere una guarigione ma solo una stabilità del quadro patologico”. 

L’amputazione delle dita, “ovviamente, è un quadro non più modificabile”.  Si deve ritenere, piuttosto, che il consulente ha constatato “come sia presente una condizione psichica avente le caratteristiche di una sindrome ansioso-depressiva” che, sebbene non valutata nella percentuale di invalidità (“perché non è presente documentazione specialistica che attesti tale patologia, sicuramente preesistente ai fatti”), risulta “senza dubbio aggravata dalle vicende di cui causa”. 


Riconosciuti danni per quasi cinquantamila euro

In conclusione: “Avuto riguardo alle tabelle del tribunale di Milano e tenuto conto dell’età dell’attrice al momento dei fatti (46 anni), il danno può quindi essere liquidato in euro 21.230,00, con aumento personalizzato sino ad euro ed euro 28.810,00, cui deve essere aggiunto il danno biologico temporaneo per euro 11.466,00. La somma complessiva di euro 40.276,00, previamente devalutata (euro 36.614,55), va incrementata di rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate anno per anno (Cass. S.U. 1712/1995), sino all’importo di euro 44.191,22. Consta inoltre il danno patrimoniale per spese sanitarie documentate e non contestate, pari ad euro 1.769,88, da maggiorare con rivalutazione ed interessi dalla domanda giudiziale (in mancanza di allegazione della data dei singoli esborsi) sino all’importo di euro 1.858,04”. Per un importo complessivo di 46.049,26 euro, più gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza (7 luglio 2020) sino al saldo. 


Condividi la notizia: