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Morte di Aurora Grazini: “Criticità solo a carico dell’indagato, nessuna censurabilità negli altri sanitari”

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Ospedale di Belcolle - Il nuovo pronto soccorso

Ospedale di Belcolle – Il nuovo pronto soccorso

Aurora Grazini

Aurora Grazini

La pm Eliana Dolce

La pm Eliana Dolce – Titolare dell’inchiesta

Viterbo - Daniele Angelini, primario pronto soccorso di Belcolle

Il primario Daniele Angelini – Unico indagato

Montefiascone – Aurora Grazini è morta a casa alle 8,15 di un sabato mattina d’inverno. Lo scorso 15 febbraio. Un giorno che si preannunciava allegro e che avrebbe dovuto preludere a una domenica di festa in occasione della sfilata di carnevale in programma a Montefiascone. 

“La causa e i mezzi della morte (…) sono riconducibili a insufficienza cardiorespiratoria acuta, su verosimile base aritmica, in soggetto con estremo defedamento organico e con recente storia di virosi”, si legge nell’autopsia disposta dalla pm Eliana Dolce, secondo cui “non si ravvisano profili di censurabilità professionale in tutti gli altri sanitari” mentre si ravvisano “criticità” a carico dell’unico indagato.

Il giorno prima della morte, venerdì di San Valentino, la sedicenne si è sentita male. Erano circa le due del pomeriggio del 14 febbraio quando, su consiglio del medico di base, la mamma l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, dove Aurora è giunta in ambulanza, soccorsa dal personale del 118 immediatamente intervenuto non appena scattato l’allarme. L’ha visitata il primario Daniele Angelini, l’unico indagato. 

“Risulta che il sanitario abbia formulato una diagnosi di ‘stato d’ansia reattivo’ in assenza di una più ampia e approfondita valutazione di ulteriori ipotesi diagnostiche differenziali o di fattori causale scatenanti lo stesso”, prosegue la relazione depositata in tribunale e ora al vaglio degli inquirenti. 

In ospedale a 16 anni per San Valentino. Una mezzora e Aurora è stata dimessa e rimandata a casa, dove è tornata in macchina con la mamma e il papà. Nella villetta della frazione di Fiordini, dove viveva coi genitori e la sorella. Unica prescrizione, una visita specialistica da parte della neuropsichiatra infantile fissata per il lunedì successivo. 

“Alla voce esame obiettivo vi è la descrizione di ‘condizioni buone’ – dicono i medici incaricati dal pubblico ministero – ma non risultano indicazioni in merito all’obiettività dell’eventuale visita medica effettuata e come si arrivi appunto a tale definizione, pertanto non vi sono elementi che consentano ai sottoscritti di stabilire rigorosamente se la paziente sia stata o meno effettivamente visitata”.

E ancora: “Non risulta che il sanitario abbia analizzato accuratamente il riscontro di una frequenza cardiaca pari a 118 battiti bpm e quindi indicativo di tachicardia, riscontro questo che avrebbe dovuto essere indagato almeno con l’esecuzione di elettrocardiogramma, che avrebbe eventualmente anche potuto evidenziare una qualche alterazione dell’attività elettrica cardiaca, nonché l’esecuzione di esame laboratoristico (prelievo di sangue), eventualmente e per ipotesi anche diagnostico per quadro di anemia, squilibrio elettrolitico e/o ipoglicemia”. 

Sulla tragica scomparsa dell’adolescente la procura ha immediatamente aperto un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati l’allora primario Daniele Angelini, nel frattempo trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia.

Il pubblico ministero Eliana Dolce ha disposto l’autopsia, affidando gli accertamenti a un pool di professionisti: il medico legale Benedetta Baldari della Sapienza, affiancata dai colleghi Vincenzo Arena (anatomo-patologo), Remo Orsetti (supervisore di terapia intensiva) e Maria Chiara David (tossicologa). 

“Non si ravvisano profili di censurabilità professionale nell’operato di tutti gli altri sanitari che nelle varie fasi e a diverso titolo ebbero a trattare e a gestire la piccola Grazini sia in data 14 febbraio, sia nel corso delle manovre rianimatorie del 15 febbraio 2020”, sottolineano i periti. 

In merito alla condotta dell’unico indagato, invece, emergerebbero alcune criticità. “Il raccordo anamnestico – si legge – risulta essere stato effettuato in maniera poco approfondita (rilevando solo uno ‘stato ansioso reattivo’) non consentendo il riconoscimento e la puntuale segnalazione di eventuali pregresse patologie mediche e/o chirurgiche che ebbero a caratterizzare la vita del paziente”, scrivono i consulenti. 

“Le criticità suddette, da parte nostra, sono da considerarsi come atti non volti alla comune perizia, prudenza e diligenza medica (…) e, pertanto, sono censurabili in quanto integranti profili di colpa”.

Poi aggiungono: “Pur ravvisandosi elementi di condotta non conformi (…) tuttavia riteniamo che non sia possibile rigorosamente stabilire che anche una diversa, più approfondita e accurata gestione medica (…) avrebbe concretamente potuto far giungere i sanitari a una diagnosi foriera di reale abbattimento o annullamento del rischio letifero”. 

“Tale nostro parere, peraltro, tenuto segnatamente conto della riferita sintomatologia respiratoria motivo del ricovero, ma anche in considerazione del riscontro di tachicardia nonché dell’eccessiva magrezza che la ragazza presentava, quadro quest’ultimo che era a dir poco meritevole di essere tempestivamente e differentemente indagato mediante esami clinico-laboratoristico-strumentali ed eventualmente anche con ricovero in ambiente nosocomiale. Non risulta che sia stata indagata o quantomeno non in maniera accurata la sintomatologia respiratoria, che aveva reso necessario il trasporto (in ambulanza, ndr) presso la struttura ospedaliera, Nè tantomeno risulta descritta la situazione respiratoria stessa all’atto dell’osservazione medica, né del pari risultano approfondimenti clinici, laboratoristici e/o strumentali, volti anche a indagare la genesi della sintomatologia respiratoria”.

Silvana Cortignani


Presunzione di innocenza
Per indagato si intende semplicemente una persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari in un procedimento penale.

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

 

 


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