Vetralla – (sil.co.) – Talete condannata al risarcimento di 1200 euro di “danno non materiale”. Un danno esistenziale-biologico-morale derivante nello specifico da “inadempimento contrattuale”, per un servizio idrico non conforme ai termini di legge a un utente di Vetralla cui è stata fornita acqua a singhiozzo durante l’estate tra il 2013 e il 2018. La società dovrà inoltre pagare le spese del processo e anche la consulenza tecnica disposta dal giudice d’ufficio.
La vicenda è finita davanti al giudice di pace Alessandro Mandolini dopo che la parte offesa, Giuseppe Cecchini, assistito dall’avvocato Massimiliano Fava del foro di Viterbo, ha provato in tutti i modi a evitare il processo, tentando inutilmente anche la strada della conciliazione.
“La mia utenza idrica, nei mesi estivi, è soggetta a cali di pressione e di portata – spiega Cecchini – tanto da non risultare conforme ai livelli minimi fissati dal Dpcm 4 marzo 1996 e dalla normativa in materia e, comunque, non conforme agli obblighi contrattuali e di servizio in capo alla Talete Spa. Per questo motivo dopo aver esperito, senza successo, alcuni strumenti deflattivi del processo civile, con l’assistenza del mio legale mi sono rivolto al giudice di pace. Le testimonianze rese e la relazione del consulente tecnico d’ufficio hanno persuaso il giudice ad accogliere, almeno in parte, le mie ragioni riconoscendo l’emergenza del danno non patrimoniale e condannando la Talete Spa al risarcimento dello stesso”.
Le cause dell’insufficiente erogazione di acqua durante la stagione calda all’utenza della parte offesa sarebbero riconducibili all’esistenza di vetustà e di problematiche strutturali delle rete idrica, preesistenti all’affidamento del servizio alla Talete, “risultando in particolare le tubazioni sottodimensionate in proporzione al bacino di utenza ed impeditive a garantire pertanto, a seconda dei consumi in orari e periodi di punta, sia una sufficiente portata e sia un’idonea pressione”.
Il che non ha risparmiato a Talete la condanna al risarcimento del cosiddetto “danno non patrimoniale per inadempienza contrattuale”, essendo l’acqua “bene primario ed imprescindibile”.
“La parte attrice – scrive il giudice – ha senz’altro subito un danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria posto che la totale in alcuni periodi, o anche parziale in altri, possibilità di fruire dell’acqua, anche se circoscritta, le ha indotto un’inevitabile grave modifica delle abitudini di vita finanche a determinarne, in quanto protrattasi nel tempo, un vero e proprio stravolgimento”.
La società che gestisce il servizio, secondo il tribunale di Viterbo, si è resa “inadempiente agli impegni contrattualmente assunti”, non fornendo un approvvigionamcnto idrico sufficiente e conforme ai livelli minimi imposti dalla legge per la gran purte della giornata soprattutto nel periodo estivo, tra aprile e ottobre, e ha così arrecato “gravi disagi e danni alla persona, nonché difficoltà a provvedere all’igiene personale ed alle ordinarie esigenze della vita privata e familiare”.
Nella sentenza il giudice sottolinea come la Talete Spa si sia impegnata a distribuire una risorsa idrica “in qualsiasi periodo dell’anno, perfettamente fruibile in accordo con le vigenti normative regolatrici della materia, sotto il protilo sia qualitativo, e quindi pulita e salubre, e sia anche quantitativo, e quindi in misura sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utente all’interno dalla sua abitazione”.
