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Baby rapinatori definitivamente colpevoli dopo un decennio, vittima presa per il collo con una cinghia al bar

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali aggravate, dopo oltre dieci anni sono stati riconosciuti definitivamente colpevoli un 31enne e un 33enne viterbesi che il 2 dicembre 2009, poco più che ventenni, aggredirono per una manciata di spicci un uomo all’interno di un bar del capoluogo, riuscendo a sottrargli il portafoglio per un bottino di 200 euro. 

Pur confermando la responsabilità di entrambi, la cassazione ha però deciso l’annullamento e il rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma della sentenza, relativamente alla richiesta di riduzione di pena per il rito abbreviato.

Insomma, i due ex baby-rapinatori hanno diritto di sapere perché sia stato loro negata l’opportunità di ottenere lo sconto di un terzo previsto dal rito che a suo tempo in primo grado non gli fu concesso, senza adeguate motivazioni neanche in secondo grado. 

 Vittima della coppia, all’epoca giovanissimi ma già pregiudicati, un avventore alticcio, che secondo l’accusa sarebbe stato aggredito all’interno di un bar del capoluogo, colpito ripetutamente al volto quindi stretto al collo con una cintura e rapinato della somma di 200 euro in contanti, di un carnet di assegni e di una sim card, con lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso in tre giorni. 

L’8 novembre 2011, la corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Viterbo dell’11 ottobre 2010, unificando i delitti per continuazione, ha riconosciuto al 31enne le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando la pena per entrambi gli imputati. 

Il 33enne ha però presentato ricorso in cassazione in quanto, secondo la difesa, non era stato vagliato il perché della mancata concessione dell’abbreviato in primo grado. Secondo il 31enne sarebbero state inoltre disattese le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla difesa.

Entrambi i testi sono poi stati sentiti lo stesso in aula durante il processo di primo grado, nonostante il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato proprio al loro ascolto. Tra loro il proprietario del bar al cui interno si erano svolti i fatti, secondo cui il portafoglio della vittima non era stato sottratto con violenza dai pantaloni di costui, ma era stato dimenticato sul bancone del bar e poi preso materialmente da un’altra persona. Gli imputati intendevano tra l’altro dimostrare che la violenza era stata una conseguenza di un litigio preesistente.

La cassazione ha deciso per l’accoglimento dei ricorsi relativamente ai motivi riguardanti la richiesta di riduzione di pena per il rito abbreviato, con conseguenti annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma. “Per il resto u ricorsi vanno dichiarati inammissibili, e per questo l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti diventa irrevocabile”, hanno deciso i giudici con la sentenza del 3 luglio 2020. 

Nell’atto di appello, comune ai due imputati, il difensore ha sottolineato in modo specifico come lo svolgimento del dibattimento avesse confermato la possibilità di decidere allo stato degli atti, con la sola integrazione probatoria dell’esame dei testimoni, poi effettivamente escussi: per concludere che a posteriori il diniego
dell’abbreviato, e per l’effetto della riduzione della pena, siano state decisioni errate.

“Dalla sentenza – si legge nelle motivazioni – emerge che i testi erano stati comunque ascoltati e che le dichiarazioni di uno di loro erano state utilizzate ai fini della decisione, mentre nulla si dice in ordine alla fondatezza del rigetto del rito abbreviato, e quindi alla eventuale riduzione di un terzo a tale titolo”.

“La controversia – sottolineano gli ermellini – non attiene all’applicabilità nel giudizio di secondo grado dell’abbattimento di pena previsto per il rito abbreviato, bensì alla correttezza della decisione del tribunale di negare l’abbreviato condizionato, senza peraltro aggiungere alcunché sulle ragioni per le quali quel rigetto era fondato, alla stregua dello svolgimento del dibattimento, durante il quale è stato svolto l’esame dei due testimoni alla cui audizione era stata condizionata la richiesta di rito speciale. Su questo la corte di appello nulla ha replicato, e pertanto sul punto la sentenza è carente di motivazione, va annullata e rinviata ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario”.

 


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