Viterbo – Chiusura delle scuole superiori a Viterbo dal 2 novembre, l’ordinanza del sindaco Giovanni Arena.
ORDINANZA DEL SINDACO N. 92 DEL 31/10/2020
OGGETTO : MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 — SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 », pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;
PRESO ATTO che l’articolo 2 del medesimo decreto prevede che le predette disposizioni si applicano a far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza regionale n. Z00062 del 02/10/2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento dei contagi in linea a quanto previsto dai DPCM e dalle raccomandazioni del CTS;
PRESO ATTO che i documenti del Ministero della Salute evidenziano la necessità di istituire anche misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2;
CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 nel territorio comunale confermano una maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi;
CONSIDERATO che la diffusività esponenziale del contagio da COVID-19 sta altresì determinando la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base provinciale;
RILEVATA pertanto l’opportunità di disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza, allo stato attuale per le scuole secondarie di secondo grado;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l’adozione di ordinanza recante misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alla presente ordinanza;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: «Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”»
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio di concerto con il Ministro della Salute del 21/10/2020;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 con cui si attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di emanare le ordinanze contingibili e urgenti;
ORDINA
con decorrenza dal 2 novembre sino al 24 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni:
1 la sospensione dell’attività didattica in presenza per le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado presenti sul territorio comunale, lasciando discrezionalità ai Dirigenti di consentire l’eventuale accesso alle aule agli insegnanti ed al personale scolastico;
RACCOMANDA
agli studenti interessati l’osservanza del rispetto delle norme anti covid.
DISPONE
Che l’atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a tutti gli organi di stampa;
la trasmissione della presente ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, alla Provincia di Viterbo e all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nonché:
Prefettura di Viterbo;
A.S.L. di Viterbo;
Regione Lazio;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;
Comando Carabinieri di Viterbo;
Questura di Viterbo;
GruppoGuardiadiFinanzadi Viterbo;
Vigili del fuoco;
Comando Polizia Municipale di V i t e r b o
Ufficio Stampa Comunale.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Lazio o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.
Il sindaco Giovanni Maria Arena
