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Dpcm di Natale, ecco cosa si potrà fare e cosa no

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Covid - Natale

Covid – Natale

Roma – Spostamenti, ricongiungimenti e visite in occasione del Natale e del Capodanno, il governo aggiorna le “domande più frequenti” e tenta di fare chiarezza sui temi più caldi.

Chi si dovrà spostare per l’Italia in occasione delle feste di fine 2020 lo dovrà fare prima del 20 dicembre oppure dopo il 7 gennaio, sia per andare nelle seconde case che per ragioni di turismo: rimangono le deroghe solo per casi specifici, come assistenza a persone non autosufficienti, separati che incontrino i figli minori, i ricongiungimenti familiari presso la casa abituale o il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È quanto specificano le faq della presidenza del consiglio, “specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021”. Con la precisazione che per le regole per negozi, ristoranti e spostamenti rimangono valide le distinzioni tra aree rosse, arancioni e gialle. 

Assistenza a persone non autosufficienti – Lo “spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche tra comuni o regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione”. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

Visite ai parenti – Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021. Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune. In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

Visite ai figli minori da parte di genitori separati o affidatari – I genitori separati o affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni o regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore. Questi spostamenti “rientrano tra quelli motivati da necessità, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da o per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al paese da cui si proviene o ci si deve recare”.

Chi lavora lontano può tornare a casa del coniuge – “Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”. 

Spostamenti verso le seconde case – Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla. “Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – si legge nelle faq – Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021”. Pertanto, ad esempio, se una famiglia si trasferisce in una seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre, ed uno dei componenti deve tornare al lavoro nella nella regione di provenienza per alcuni giorni, non potrà poi tornare da loro entro il 6 gennaio. “Lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.”

In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non si ritiene motivato, come si possono far valere le proprie ragioni? – “La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Le faq precisano quali sono i significati della “residenza”, del “domicilio” e “dell’abitazione”. Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede, infatti, che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. La residenza è definita “giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento”. Il domicilio è definito “giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza”. Il concetto di abitazione non ha “una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze”.


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