Viterbo – (sil.co.) – Telecamere puntate sui lavoratori senza il “permesso”, si può se c’è il sospetto che qualche dipendente infedele rubi la merce dagli scaffali o i soldi dalla cassa.
Per questo è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna di un commerciante 45enne d’origine cinese accusato di avere violato lo statuto dei lavoratori installando all’interno del suo esercizio commerciale un impianto di videosorveglianza.
La cassazione ha accolto il ricorso dell’imprenditore, titolare di un’attività nel Viterbese, contro la sentenza con cui, il 19 giugno 2019, il tribunale di via Falcone e Borsellino lo ha dichiarato colpevole di avere violato lo statuto dei lavoratori (artt. 4, primo e secondo comma, e 38 legge 20 maggio 1970, n. 300), condannandolo a un’ammenda di 200 euro.
Secondo l’accusa, l’imputato, titolare di una ditta esercente l’attività di commercio al dettaglio, avrebbe installato impianti video all’interno dell’azienda utilizzabili per il controllo a distanza dei dipendenti, senza aver richiesto l’accordo delle rappresentanze sindacali aziendali o dell’ispettorato del lavoro. Fatto accertato il 16 maggio 2016.
Per il difensore Andrea Barbuto, gli impianti video installati non erano strumenti di controllo lesivi della libertà e dignità dei lavoratori, bensì sistemi difensivi a tutela del patrimonio aziendale.
“Adottati – scrive il legale nel ricorso – a seguito del verificarsi di mancanze di merce nel magazzino e rivolti solo verso la cassa e le scaffalature, installati a tutela del patrimonio aziendale e non per controllare l’attività dei dipendenti”.
Il commerciante ha fatto ricorso in cassazione
“Gli articoli 4 e 38 dello statuto dei lavoratori – si legge nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 14 dicembre dalla terza sezione penale presieduta dal giudice Gastone Andreazza – implicano l’accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato”.
La tutela della riservatezza del lavoratore, in sostanza, si correla all’osservanza del proprio dovere di fedeltà e, quindi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello statuto dei lavoratori.
“Ad avviso del collegio, deve escludersi la configurabilità del reato, quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente ‘riservato’ per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi”.
In conclusione, la cassazione ha stabilito l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
“Il giudice del rinvio – viene sottolineato – accerterà, compiendo tutti gli accertamenti ritenuti necessari, se l’installazione del sistema di videosorveglianza riscontrato dagli ispettori del lavoro fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, e, in caso di risposta affermativa, se l’utilizzo dell’impianto avesse comportato un controllo non occasionale sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, oppure dovesse restare necessariamente ‘riservato’ per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite di questi ultimi”.
