Il carcere di Mammagialla
Viterbo – (sil.co.) – Gli riducono le due ore d’aria a una, killer della camorra ricorre in cassazione. Bocciata la richiesta.
Ristretto in regime di carcere duro a Mammagialla, un killer di camorra si è visto bocciare il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 6 febbraio 2020 del tribunale di sorveglianza di Roma che confermava quella emessa il 29 gennaio 2019 dal magistrato di sorveglianza di Viterbo, che aveva respinto l’istanza di “riparazione del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della sua detenzione”.
Si tratta di uno degli “scissionisti” di Secondigliano e Scampia, nato a Napoli il 15 gennaio di 46 anni fa. A Viterbo sta scontando al 41 bis una condanna per tentato omicidio, armi, droga e associazione a delinquere di stampo mafioso. Per la difesa, sarebbe stato solo una specie di “soldato semplice” del clan.
Due i reclami al centro della sentenza del 4 dicembre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate il 22 febbraio.
Il primo è relativo alla “indebita riduzione del tempo da trascorrere all’aperto (dalle due ore d’aria giornaliere, accertate in seguito come spettanti in separata sede giurisdizionale, ad una soltanto)“. Per il tribunale di sorveglianza: “Tale circostanza non ha realmente influito sullo stato di salute del detenuto e non integra pertanto la soglia rilevante di pregiudizio”.
Sempre secondo la difesa, inoltre, l’ordinanza impugnata avrebbe errato “nell’omettere di valutare i profili di lesione introdotti con il divieto di cucinare cibi all’interno della camera detentiva (rimosso solo per effetto della sentenza costituzionale n. 186 del 2018) e la schermatura metallica della relativa finestra e dei cortili adibiti al passeggio“.
“Il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale di sorveglianza è ammesso solo per violazione di legge, di cui l’ordinanza impugnata è esente – scrivono i supremi giudici – essa si è attenuta all’esatto principio, secondo cui l’avvenuta adozione di un provvedimento giurisdizionale, le due ore d’aria giornaliere, non comporti automaticamente il riconoscimento della riparazione, perché ‘non presuppone l’accertamento di un trattamento inumano e degradante'”.
“L’ordinanza – viene sottolineato – ha preso in considerazione l’indebita contrazione dei tempi di permanenza all’aperto, non implausibilmente accertando che la relativa criticità, anche alla luce della documentazione sanitaria in atti, non avesse significativamente inciso sulle condizioni di vita del recluso e non raggiungesse quel grado di mortificazione personale, integrante il parametro della detenzione inumana e degradante“.
