La suprema corte di cassazione
Ischia di Castro – Vittima muore d’infarto dopo lite al bar, fu omicidio preterintenzionale.
E’ finito in carcere all’inizio dell’anno, quando è stato rintracciato a Vasanello dai carabinieri che gli hanno notificato l’ordine di arresto una volta diventata definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale. Adesso sono uscite anche le motivazioni della sentenza con cui la quinta sezione penale della corte di cassazione, presieduta dal giudice Stefano Palla, a seguito dell’udienza dello scorso 3 dicembre, ha confermato la condanna di Joel Ilawe.
Joel Ilawe è il 39enne d’origine nigeriana che il 6 ottobre 2013 ha provocato la morte per infarto del 65enne Benedetto Giovannoni, che poco prima aveva colpito con un pugno in un bar di Ischia di Castro. La vittima si è sentita male mentre, alla guida della sua auto, stava andando a sporgere denuncia in caserma, e per l’accusa sarebbe deceduta a causa dello stress psico-fisico dovuto all’aggressione.
La condanna a 6 anni e 8 mesi in primo grado, da parte della corte d’assise del tribunale di Viterbo, risale al 6 novembre 2017 ed è stata confermata in appello a settembre di due anni fa. Il difensore Luigi Mancini ha sempre posto l’accento sulla “inquietante coincidenza” della morte del fratello della vittima, anche lui per un infarto fulminante, anche lui accasciandosi in auto mentre si trovava nelle campagne di Ischia di Castro.
Vittima aggredita con un pugno, un bastone e uno schiaffo
Joel Ilawe ha sferrato un colpo al volto del 65enne, lanciandogli poi contro un bastone senza toccarlo e infine dandogli uno schiaffo tra il collo e la nuca.
La parte offesa, come sottolineato dalla difesa, non cadde in terra, non perse conoscenza né palesò problemi di salute, “tanto che i carabinieri intervenuti lo esortarono a recarsi autonomamente in caserma al fine di sporgere l’eventuale denuncia”.
Di lì a poco, quando era ormai solo, si sentì male. Giovannoni, che era affetto da “cardiopatia ischemica con coronariosclerosi occludente”, è deceduto durante il trasporto in ospedale, a seguito di una crisi cardiorespiratoria.
La difesa: “Perfino una notizia lieta avrebbe potuto ucciderlo”
“Una qualsiasi condotta umana in grado di provocare stress psico-fisico, choc, sforzo fisico violento, ovvero emozione intensa, in concomitanza con altre cause, può provocare il decesso di un uomo”, dice la difesa.
“L’offesa verbale di una persona, uno sforzo durante il gioco o lo sport, ovvero durante l’amplesso, l’avvenuta conoscenza del tradimento del partner, sono tutte condotte che, nelle condizioni che ci impegnano, avrebbero provocato la morte. Perfino una notizia lieta che avesse provocato una forte emozione avrebbe condotto al medesimo evento”, si legge nel ricorso.
“L’ordinamento, tuttavia, incrimina solo chi con atti diretti a ledere o percuotere cagiona la morte di un uomo – prosegue – nel caso concreto non vi è alcuna prova, né evidenza scientifica, che a provocare il forte stato di agitazione sia stata la lieve percossa subita, piuttosto che la partecipazione alla lite. Probabilmente, se Giovannoni non avesse ricevuto la percossa, sarebbe morto egualmente per lo stato di agitazione derivante dalla sua presenza in occasione della lite”.
L’avvocato Luigi Mancini
“Un conto l’alterco, altro subire aggressioni fisiche”
“Di atti diretti a ledere o percuotere il Giovannoni se ne registrarono ben tre – ribadiscono gli ermellini – un pugno o uno schiaffo, subito dopo che la vittima lo aveva invitato, su sollecitazione della barista, a non creare disturbo; il gesto di scagliargli contro un bastone, dopo che il Giovannoni lo aveva condotto fuori dal locale (bastone che non era andato a segno, colpendo la porta del bar); un’ultima manata che, indirizzata verso il nipote della persona offesa sopraggiunto in loco, aveva nuovamente colpito sul collo il Giovannoni, sia pure di striscio”.
Ergo: “Un conto è l’agitazione che si produca in chi si trovi protagonista di un alterco verbale, cagionato dalle intemperanze verbali di un altro e con quest’ultimo limitatosi ad allungare le mani una sola volta; altra cosa è subire, in quel contesto, ripetute aggressioni fisiche, certamente idonee a cagionare ed amplificare lo stato di stress”.
In conclusione: “L’imputato cercò a più riprese di attentare all’incolumità fisica del Giovannoni. E, come correttamente osservato dal procuratore generale Giovanni Di Leo nelle proprie conclusioni scritte, l’omicidio preterintenzionale richiede che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere e ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra gli atti predetti e l’evento letale. Senza la necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall’agente”.
Silvana Cortignani

