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“Spaccio senza attenuanti, giudizio negativo sulla personalità del pusher”

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione


Viterbo – (sil.co.) – Spaccio senza attenuanti, pesa il giudizio negativo sulla personalità del pusher.

Confermata in secondo e terzo grado la condanna di un 35enne viterbese a sei mesi e 800 euro di multa per spaccio inflittagli dal tribunale di Viterbo che lo ha giudicato con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato il 19 settembre 2018.

L’imputato, R.S., un ultrà finito nei guai con la giustizia anche per violenze allo stadio e per un presunto tentato omicidio, è stato arrestato per droga il 6 ottobre 2015, a Viterbo, essendo stato trovato in possesso di 27 grammi di hashish e di 1,740 grammi di marijuana.

La difesa ha impugnato la sentenza, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto essergli riconosciute in considerazione del proprio stato di incensuratezza e per adeguare la sanzione alla reale entità del fatto.

Per gli ermellini il ricorso è “manifestamente infondato”. 

“Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 4 dicembre, pubblicate l’11 marzo sul sito della cassazione – non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti”.

“Nel caso in esame la corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta, sottolineando la pluralità di sostanze detenute dal ricorrente, il loro quantitativo (potendo da esse ricavarsi 113 dosi), la disponibilità di strumenti e oggetti per il confezionamento in dosi, indicativa di una certa stabilità nello svolgimento dell’attività illecita, e l’assenza di elementi di positiva considerazione idonei a consentire di riconoscere tali circostanze”.

“Si tratta di motivazione idonea e immune da vizi, essendo stati indicati gli elementi ritenuti prevalenti o assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e nella formulazione del giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, che quest’ultimo ha censurato in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso”.


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