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Sul furgoncino una lavatrice e del ferro, gli confiscano il mezzo

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione


Viterbo – (sil.co.) – Sul furgoncino una lavatrice “clandestina” e del ferrame, lo condannano a un’ammenda di 2.600 euro e alla confisca del mezzo di trasporto. Per la cassazione è fondato il ricorso di un robivecchi improvvisato, che si è appellato alle tenuità del fatto. Nel frattempo sono passati sette anni e il reato si è prescritto. 

Sorpreso in giro con un furgoncino carico di rifiuti “clandestini”, un 48enne, in base al codice dell’ambiente, è stato condannato a un’ammenda di 2.600 euro e alla confisca del mezzo dal tribunale di Viterbo il 14 settembre 2018.

Sul banco degli imputati per violazione della normativa ambientale è finito un immigrato romeno, che ha presentato appello contro la condanna. La denuncia risale al 18 ottobre 2013.

Lo scorso 28 ottobre, a distanza di sette anni esatti, i giudici della terza sezione penale, presieduta da Grazia Lapalorcia, hanno annullato la sentenza, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Il 22 febbraio sono state pubblicate le motivazioni. 

L’imputato, due anni e mezzo fa, è stato condannato: “Per avere (…) trasportato (…) e raccolto senza le iscrizioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente, rifiuti speciali e non, costituiti da materiale ferroso e materiali di vario genere”.

Il 48enne ha quindi proposto appello, trasmesso alla corte di cassazione, contestando l’omessa motivazione relativamente alla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.

“I beni trasportati, una lavatrice e pochi altri materiali ferrosi, hanno offeso in maniera limitata il bene giuridico tutelato dalla norma”, ha scritto il difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impunata. Sarebbe stato inoltre omesso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: “Il comportamento del ricorrente non risulta grave, come anche riconosciuto dal tribunale”.

“Il ricorso – scrivono i magistrati della suprema corte – non risulta manifestamente infondato, in relazione alla mancata motivazione sulla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Nelle conclusioni a verbale la difesa ha chiesto l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto e la sentenza non motiva sulla richiesta, peraltro, applicando la pena nel minimo edittale. Solo per questioni soggettive (precedenti penali) la sentenza non applica i benefici di legge. Questioni soggettive che, però, non incidono sull’elemento oggettivo del reato, la sua particolare tenuità“.

Qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, la suprema corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. 


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