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“Il pusher di Manca non era Monica Mileti”, per questo è stata assolta con formula piena

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Attilio Manca

Attilio Manca


Viterbo – Caso Attilio Manca: “Contro Monica Mileti solo indizi fragili e equivoci senza elementi concreti”. Sono uscite le motivazioni dell’assoluzione in appello della presunta pusher dell’urologo messinese trovato morto 17 anni fa a Viterbo. 

E’ la sessantenne romana, difesa dall’avvocato Cesare Placanica, condannata in primo grado dal tribunale di Viterbo il 29 marzo 2017 a cinque anni e quattro mesi di reclusione perché ritenuta responsabile di aver ceduto la dose di eroina letale all’urologo originario di Barcellona Pozzo di Gotto trovato morto a 36 anni nella sua casa della Grotticella a febbraio del 2004.

Secondo i familiari, come è noto, Attilio sarebbe una vittima di mafia, ucciso su ordine di Bernardo Provenzano, che il medico aveva operato perché malato di tumore alla prostata. 

I giudici della terza sezione penale di Roma, lo scorso 16 febbraio, hanno fatto cadere le accuse “perché il fatto non sussiste”.

“L’imputazione a carico della Mileti – si legge ora nelle motivazioni della sentenza – che, come già ba evidenziato il primo giudice, ha natura indiziaria, si fonda sulla tesi secondo cui, riconoscendosi all’imputata la qualità di abituale fornitrice di droga del Manca, era stata verosimilmente la Mileti a cedere a Attilio Manca sostanze stupefacenti anche in epoca recente, fornendogli, in particolare, l’eroina rivelatasi fatale”.


Testimonianze riferite al ’95-’97

“Tali indizi però, a parere di questa corte, non presentano i requisiti prescritti per giustificare la condanna – viene sottolineato – gli elementi raccolti dimostrano con certezza l’esistenza di un pregresso rapporto di conoscenza e di occasionale frequentazione, ed evidenziano che tale rapporto poteva essere in qualche modo connesso al procacciamento di eroina. Può infatti ritenersi dimostrato che in alcuni periodi la Mileti aveva procurato al Manca sostanze stupefacenti, in quanto tale circostanza è stata riferita da tre testimoni, amici di quest’ultimo, con attendibili e concordanti dichiarazioni. Va tuttavia sottolineato che le dirette testimonianze di queste persone si riferiscono a tempi passati, di molto anteriori rispetto ai fatti in contestazione, considerato che i dichiaranti hanno contestualizzato i fatti e li hanno collocati negli anni tra il 1995 ed il 1997. Non esistono invece dirette testimonianze relati e ai rapporti intercorsi tra il Manca e la Mileti nei periodi successivi ed in particolare nel periodo oggetto della odierna contestazione, che è circoscritta all’epoca anteriore e prossima al12 febbraio 2004″.


Nessuna prova di incontro il giorno prima

“Sotto questo profilo, gli unici dati certi sono costituiti dai contatti telefonici intercorsi tra i due soggetti nei giorni immediatamente precedenti la morte del Manca e dalla circostanza che in tempi sicuramente recenti la Mileti era stata a bordo dell’autovettura di quest’ultimo ove era stata infatti rilevata una traccia della sua presenza. Altro dato certo è rappresentato dalla presenza del Manca a Roma, città ove abitava la Mileti, il giorno prima della morte, ma quest’ultimo è sicuramente un dato in sé indifferente, in quanto il Manca poteva avere avuto, palesemente, innumerevoli ragioni per recarsi a Roma, città che frequentava e dove aveva anche uno studio medico. Non sussiste, infatti, alcun elemento per ritenere né che in quel contesto fosse avvenuto un incontro con la Mileti, né che il motivo dell’ipotizzato incontro fosse connesso all’acquisto di stupefacenti”.


Telefonate dilazionate nel tempo

“L’assunto secondo cui la Mileti era l’unica fornitrice del Manca appare, peraltro, contraddetto dalla frequenza dei contatti telefonici tra i due soggetti, che non risultano essere avvenuti a cadenza regolare ma con ampi intervalli temporali, circostanza che è incompatibile con la dimostrata qualità di tossicodipendente da eroina del Manca e con la conseguente necessità di procacciarsi la sostanza con assiduità”.

“Né può assumere alcuna valenza indiziaria il messaggio sms lasciato dalla Mileti sul telefonino del Manca dopo la morte di quest’ultimo, giacché in quel contesto l’imputata, dopo essere stata contattata dagli inquirenti per ragioni connesse alla persona del Manca, si era limitata a chiedere all’interlocutore ignorandone l’avvenuto decesso, se conoscesse il motivo per cui la stavano cercando. Infine, nessun indizio può ravvisarsi nella presenza di siringhe da insulina di un’unica marca, in casa del Mileti e del Manca perché si tratta di una marca diffusa e comunemente utilizzata”.


Solo indizi fragili e equivoci

“Così delineati gli indizi a carico della Mileti – è la conclusione – essi appaiono fragili ed equivoci, ed in tale quadro probatorio l’eventualità della cessione di stupefacenti da parte dell imputata, avvenuta nelle circostanze di cui all’imputazione, è solo una tra le tante possibilità, che non è suffragata da concreti elementi. S’impone, pertanto, l’assoluzione dell’imputata dal reato a lei contestato, non essendo stata dimostrata la sussistenza del fatto”.

Silvana Cortignani

 


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