Viterbo – Via libera al santino inviato al boss mafioso al 41 bis. Ammessa la consegna di un’immaginetta sacra di santa Rita da Cascia spedita per lettera al killer Giovanni Di Giacomo, che sta scontando l’ergastolo in regime di carcere duro a Viterbo.
Lo ha deciso in via definitiva la cassazione lo scorso 31 marzo bocciando il ricorso dell’amministrazione penitenziaria contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, il 18 settembre 2020, aveva accolto il reclamo del boss palermitano 67enne contro il precedente decreto del magistrato di sorveglianza di Viterbo.
In pratica, il tribunale di sorveglianza, dando ragione alla difesa dell’ergastolano, aveva ordinato la consegna al detenuto di una missiva a lui diretta, e del relativo allegato, raffigurante l’immagine di Santa Rita da Cascia e contenente sul retro la relativa preghiera, già oggetto di trattenimento ad opera del primo giudice.
Un’immagine di santa Rita
Secondo il tribunale di sorveglianza “né l’immagine della santa, né la preghiera, in alcun modo interpolata, erano idonee alla trasmissione di messaggi occulti, di cui si dovesse impedire la diffusione all’interno dell’istituto di pena”.
Per l’amministrazione penitenziaria, invece, la decisione giudiziale di trattenimento, inizialmente adottata, sarebbe quella corretta, “essendo notorio l’uso, da parte degli affiliati alle associazioni criminali di stampo mafioso, di simbolismi religiosi”, e sussistendo dunque il rischio concreto che l’invio dell’immagine della santa fosse “solo un pretesto per la diffusione di messaggi non consentiti e/o per l’instaurazione di rituali propri della consorteria”.
Ricordano i giudici della prima sezione penale presieduta da Angela Tardio, nelle motivazioni della sentenza pubblicate il 31 maggio, che “la libertà di corrispondenza, anche dei detenuti, ricade sotto la protezione dell’art. 15 Cost., e può essere limitata solo nel rispetto delle garanzie, procedurali e sostanziali, dettate dalla legge, che includono l’onere di congrua motivazione del provvedimento restrittivo”.
Il supercarcere di Mammagialla
Per la cassazione “il giudice a quo ha argomentato in modo puntuale circa l’assenza di indici di pericolo, derivanti dalla concreta diffusione della missiva, e del ‘santino’ ad essa allegato, e ciò per il fatto che il testo della preghiera non aveva subito alterazioni, né era accompagnato da commenti di sorta, che ne potessero rendere criptica la decifrazione”.
E ancora: “Inappuntabile deve ritenersi la conseguente valutazione per cui il versetto religioso non si prestasse, in questo contesto, a ragionevole strumentalizzazione per fini illeciti. Il proposto ricorso, nel tentativo di confutare siffatta conclusione, si affida ad argomenti di puro merito, che non possono trovare ingresso in questa sede, e richiama un preteso notorio, inerente la valenza dei simboli religiosi all’interno dei sodalizi mafiosi, che in nessun caso potrebbe giustificare l’aprioristico e indiscriminato trattenimento, avulso cioè da specifici ed evidenziabili elementi di allarme, di qualunque testo o immagine evocativi della sacralità”.
Silvana Cortignani

