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Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Le dichiarazioni dai toni vittoriosi del sindaco Vita e del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre e alcuni articoli apparsi sulla stampa locale sono inesatti.
Il Tar del Lazio non ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza sindacale proposto da Assofrutti.
Infatti il tribunale amministrativo si è pronunciato esclusivamente in merito alla richiesta cautelare di sospensione dell’ordinanza impugnata, disponendo che “pur tenuto conto della sussistenza di possibili profili di fondatezza del gravame, in ogni caso la domanda cautelare non può trovare attuale accoglimento, attesa la intervenuta fissazione da parte del sindaco del termine di efficacia dell’ordinanza impugnata al 30 settembre 2021 che comporta la (sopravvenuta) insussistenza del periculum in mora”.
L’ordinanza contestata è stata, infatti, rettificata con la recentissima ordinanza sindacale n. 69 del 14 luglio 2021., la quale ne ha circoscritto l’efficacia sino alla data del 30 settembre 2021.
L’ordinanza cautelare non costituisce, quindi, la pronuncia definitiva del Tar sul ricorso di Assofrutti, ma soltanto un provvedimento provvisorio avente come scopo quello di scongiurare il prodursi di pregiudizi fino alla pronuncia di merito.
Il sindaco Vita ha dichiarato di voler convocare nei prossimi giorni le associazioni di agricoltori; tale decisione avviene con notevole ritardo, sarebbe stato opportuno incontrarsi prima di emanare un’ordinanza, che riteniamo essere illegittima, con notevole risparmio di tempo e denaro (pubblico).
Inoltre, circa le dichiarazioni del presidente del Biodistretto Famiano Crucianelli, ex senatore della Repubblica, appaiono, a dir poco, inopportune.
Dopo essersi autoproclamato vincitore per un ricorso che ancora non è stato definito nel merito, attacca il ministero della Transizione Ecologica in quanto reo di essersi costituito in giudizio nel ricorso Assofrutti- Nepi a sostegno (giuridicamente motivato) dell’impugnativa promossa dall’organizzazione ricorrente.
Il ministero, tramite l’avvocatura dello Stato, nella costituzione in giudizio, ha sostenuto che: “Il ricorso de quo parrebbe fondato, laddove non risulta possibile istituire tramite ordinanza sindacale un divieto generalizzato per prodotti in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute”, altresì affermando che “per quanto sopra, non appare possibile l’imposizione generalizzata, tramite ordinanza sindacale, del metodo di produzione biologico, con l’espressa esclusione degli altri sistemi di coltivazione tradizionali. Per tali ragioni, si conclude per l’accoglimento del ricorso”.
Il Biodistretto, negli anni, ha ripetutamente attaccato i coltivatori di nocciole.
Parliamo di agricoltori che da oltre un decennio intraprendono, nella coltivazione dei loro campi, quella stessa difesa
integrata che il Biodistretto, solo di recente, ha adottato prescrivendo gli stessi principi attivi consigliati, già da tempo, dall’Ufficio Agronomico di Assofrutti.
Assofrutti
Articoli: L’assessora regionale Lombardi: “Stop pesticidi a Nepi seme prezioso per transizione ecologica” – Fitofarmaci, no del Tar all’annullamento ordinanza del sindaco Vita
