Viterbo – (sil.co.) – Processo troppo lungo, pochi 750 euro di risarcimento. La cassazione accoglie il ricorso di due dipendenti del ministero dell’università e della ricerca scientifica, difesi dall’avvocato Massimo Pistilli, contro il ministero della giustizia.
Per la precisione, la suprema corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza della corte d’appello di Perugia affinché la somma venga rivalutata al fine di un veramente equo indennizzo rispetto al danno realmente subito.
Al centro la richiesta fatta alla corte d’appello di Perugia di riconoscimento dell’equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo, promossa dai due dipendenti nei confronti del ministero dell’università e della ricerca scientifica
Richiesta accolta dai giudici umbri in ragione della complessiva durata del procedimento al momento del deposito della domanda per il riconoscimento dell’equa riparazione, con la liquidazione di un importo per l’appunto di 750 euro.
L’avvocato Massimo Pistilli
Peccato che il processo, poi definito in primo grado dal tribunale di Viterbo e in secondo grado dalla corte d’appello di Roma, fosse ancora pendente al momento del deposito del ricorso dinanzi alla cassazione, per cui la difesa ha chiesto l’annullamento della sentenza per omissione di pronuncia.
“Nel tempo intercorso fra il deposito del ricorso (settembre 2012) e la data di udienza (25 settembre 2017) – si legge nel, ricorso – il processo presupposto aveva proseguito il suo corso, dapprima dinanzi alla suprema corte e poi dinanzi alla corte d’appello di Roma in sede di rinvio, per concludersi Ric. 2018 n. 19006 sez. 52 – ud. 14-12-2020 -2- infine con sentenza della stessa corte di rinvio nel 2015, passata in giudicato”.
E ancora: “In considerazione del descritto sviluppo dell’iter processuale i ricorrenti, avevano depositato memoria dinanzi alla corte d’appello, investita della domanda di equa riparazione, estendendo la stessa domanda originariamente proposta all’ulteriore ritardo maturato dopo il deposito del ricorso”. Sottolinea la difesa: “Ebbene, su tale richiesta la corte d’appello ha omesso di pronunciare, circoscrivendo tuttavia la liquidazione al periodo eccedente la ragionevole durata maturato al momento di deposito del ricorso”.
“Il ricorso è fondato”, si legge nelle motivazioni pubblicate il 27 luglio della sentenza del 14 dicembre 2020 della seconda sezione civile presieduta dal giudice Felice Manna.
“E’ stato chiarito che ‘ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo (…) il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione (…) a meno che tale ulteriore durata, già verificatasi durante il procedimento per equa riparazione, non denoti una protrazione della medesima violazione e sia stata oggetto (…) di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda’”.
“Ebbene, i ricorrenti assumono di avere operato tale specifica allegazione con la memoria depositata in relazione all’udienza del 25 settembre 2017 (..) il ricorso deve quindi essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla corte di appello di Perugia in diversa composizione, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione”.
